Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge n. 228/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, relativamente alla regolazione finanziaria dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge del Friuli Venezia Giulia n. 4/2015 recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti» (modificata dalla legge regionale n. 16/2015).
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo anche nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale raccomandata.
Il caso riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, prima dell’emanazione della legge n. 194/78.
La questione di costituzionalità si riferiva in particolare all’art. 546 del codice penale nella parte in cui puniva chi cagionasse l’aborto di una donna consenziente anche qualora fosse stata accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante, senza che ricorressero gli estremi dello stato di necessità.
Con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, censurata dal giudice a quo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso con ricorso della Regione Toscana, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato. Tale disposizione, privando le Regioni della possibilità di differenziare sul proprio territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, viola l’art. 118 Cost.
In un giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto numerose disposizioni del d.l. n. 112/2008, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione vertente sull'abolizione della quota di compartecipazione di dieci euro sulle visite specialistiche ambulatoriali.
Con sentenza n. 5/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa che ha ampliato il numero di vaccinazioni obbligatorie (d.l. n. 73/2017 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e successive modificazioni introdotte in sede di conversione con legge n. 119/2017).
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, del Codice civile nella parte in cui, nell’ambito dell’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di derogare all’intervallo minimo di anni diciotto tra adottante e adottato nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano meritevoli motivi.