Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
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Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 legge 21/2007 della Regione Piemonte (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) per violazione dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione, ribadendo che il consenso informato ha natura di diritto fondamentale della persona. La norma oggetto di impugnazione delineava i confini del consenso per la somministrazione di specifici farmaci ai minori, specificando sia requisiti oggettivi (forma e modalità), sia soggettivi (ruolo dei genitori/tutori e dei medici).
In data 15 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha diffuso un comunicato che anticipa il contenuto della sentenza che dichiara l’inammissibilità del quesito referendario sull’omicidio del consenziente.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso da un senatore nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera n. 406/XVIII del 13.10.2021 del Collegio dei questori del Senato, avente ad oggetto l’obbligo di possedere il green pass per accedere ai lavori parlamentari.
La Corte costituzionale, in considerazione delle difficoltà e delle carenze nell’attuazione del ricovero presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ha chiesto ai Ministeri di giustizia e salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e al Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio una relazione esplicativa a riguardo.
Con la sentenza 10/2024 viene dichiarata, ad opera della Corte costituzionale, l’illegittimità dell’art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354 limitatamente alla parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino motivi di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d’appello di Torino in rapporto agli articoli 2 e 3 della Costituzione: la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di colui che lo abbia fatto nella consapevolezza nella sua non veridicità (c.d. riconoscimento per compiacenza), senza concedere la medesima possibilità a chi abbia acconsentito al concepimento con fecondazione assistita eterologa, non costituisce irragionevole disparità di trattamento.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia vertenti l’art. 4, co. 1, del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), in relazione all’art. 32 della Costituzione, e degli artt. 1 della l. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. 44/2021, con riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari di Brescia, Catania, Padova, e dal TAR Lombardia, in riferimento all’introduzione dell’obbligo vaccinale per i professionisti esercenti prestazioni sanitarie, e la relativa sospensione dalla corresponsione della retribuzione e dall’assegno alimentare in caso di inadempimento di tale obbligo.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità presentate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, in riferimento all’art. 4 del d.l. 44/2021 e dell’art. 1 della l. 219/2017, a fronte di un difetto di giurisdizione del giudice rimettente nel giudizio principale.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta dal TAR Lombardia e avente ad oggetto l’art. 4, co. 4, del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), nella parte in cui la sospensione dell’attività lavorativa, nei confronti dei lavoratori che non adempiono all’obbligo vaccinale, non è prevista unicamente per coloro che svolgono attività che richiedono contatti interpersonali, incrementando quindi il rischio di diffusione del virus.