Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, L. 108/1968 e 2, comma 6, D. Lgs. 82/2005, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa.
La Corte costituzionale, come annunciato con un comunicato in data 28 gennaio 2021, ha invitato il legislatore a prevedere al più presto una modalità di riconoscimento del rapporto tra figli nati da PMA di titolo eterologo da coppie dello stesso sesso e genitore intenzionale.
Come anticipato dal comunicato del 28 gennaio 2021, la Corte costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire al più presto al fine di garantire la tutela dei figli nati all’estero tramite maternità surrogata, in particolare ai fini del riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore e il genitore intenzionale.
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso proposto dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, ed avente ad oggetto l’art. 3, co. 1, della l. 210/1992 in materia di decadenza del diritto all’indennizzo per danni dovuti alla somministrazione vaccinale.
Con la sentenza n. 49/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): assoggettare a imposta sul consumo le sole bevande analcoliche addizionate con edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari contenenti i medesimi dolcificanti, non costituisce una violazione del principio di eguaglianza tributaria desumibile dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La Corte costituzionale, come anticipato nel comunicato del 15 febbraio 2022, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario in materia di omicidio del consenziente.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1, del d.l. n. 113/2016 per incompatibilità con l’art. 3 della Costituzione. L’articolo è illegittimo nella parte in cui stabilisce che l’indennizzo previsto per i soggetti nati nel 1958 e nel 1966 per le malattie provocate dalla somministrazione del farmaco talidomide decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 2016, anziché della legge n. 244/2007, come stabilito per i soggetti nati tra il 1959 e il 1965.
Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 26 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, senza prevedere, laddove le parti manifestino l’intenzione di voler contrarre matrimonio, che il giudice possa disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio.
Con la sentenza n. 89/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, avverso gli artt. 1, 2 e 3 della Legge Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 (Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali) la quale impegna le aziende sanitarie della Regione ad erogare prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, in favore di pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento a condizione che il periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura.
Nella sent. n. 135/2024 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», chiarendo contestualmente cosa debba intendersi per trattamenti di sostegno vitale.