Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, (Misure Urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1 comma 2 e 21-octies della legge n. 132 del 2015, legge di conversione che ha al contempo abrogato e reintrodotto la precedente disposizione nella sua letterale identità.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 legge 184 del 1983 (diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui stabilisce che l'adozione in casi particolari non fa sorgere alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, per violazione degli articoli costituzionali 3, 31 e 117 co.1 in riferimento all'articolo 8 della CEDU che sancisce il diritto alla vita privata e familiare.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze relativa al divieto di utilizzare gli embrioni soprannumerari per finalità di ricerca.
Nei giudizi di legittimità costituzionale di alcune disposizioni relative alla tutela della salute e dell'ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, adottate con decreto legge, poi convertito, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni relative inter alia alla violazione del diritto alla salute.
Nel conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sollevato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Emilia – Romagna, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute emesso, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali – Sert.T”, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert-T e ha quindi annullato il decreto impugnato.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), accertate da apposite strutture pubbliche.
La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.10/2011 (Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) per violazione dell'art. 81 Cost.
Con una sentenza sostitutiva, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 169, della l. n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di due leggi regionali sulle cure palliative e sull'utilizzo di cannabinoidi per fini terapeutici. Si tratta della legge della Regione Veneto n. 38/2012 e della legge della Regione Liguria n. 26/2012.