Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relative all’art. 4-ter, co. 1, lett. c), e co. 2, del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevate con ricorso del Tribunale ordinario di Brescia in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma istituisce un obbligo vaccinale in capo al personale di strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso presentato da una donna affetta da sclerosi multipla, avente ad oggetto l’inerzia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), e ha condannato quest’ultima a procedere all’accertamento dei presupposti relativi all’accesso al suicidio medicalmente assistito.
Nella sent. n. 129/2023 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 210 del 1992, censurata nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità presentate dal Tribunale di Padova, in riferimento agli artt. 23 e 32 Cost., relative all’art. 4, co. 1 e 5, del d.l. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale contro il COVID-19 e di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e poi guariti.
Il Tribunale federale svizzero ha rigettato il ricorso di una persona che chiedeva che il suo genere venisse cancellato dal pubblico registro. Secondo il Tribunale né è possibile elidere l’indicazione del genere dai documenti, né è possibile registrare la persona con il genere neutro, come è invece possibile nell’ordinamento in cui il ricorrente risiede.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 1, co. 1, della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui la disposizione non prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti che abbiano subito menomazioni permanenti all’integrità psico-fisica, a seguito della somministrazione raccomandata del vaccino contro il papillomavirus (HPV).
La Corte di Cassazione afferma l’illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita che riporti il c.d. genitore intenzionale come effettivo genitore del bambino in tutti quei casi in cui quest’ultimo sia stato concepito attraverso una procedura di PMA eterologa effettuata da una coppia omoaffettiva all’estero.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, poiché l’Autorità nazionale competente nega il riconoscimento legale del rapporto di filiazione tra i genitori d’intenzione e i figli nati tramite maternità surrogata.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SRS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblico) che prevede un obbligo vaccinale genericamente imposto in capo alla categoria dei lavoratori esercenti professioni sanitarie.
La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).