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Cile – Tribunal Constitucional - Rol N°3729-17: questione di legittimità costituzionale progetto di legge che depenalizza l’aborto in 3 casi
28 agosto 2017

La Corte costituzionale cilena, in data 28 agosto 2017, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da un gruppo di parlamentari, consentendo l’entrata in vigore della Legge n° 21.030 su “Depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza in 3 ipotesi”. 

Numero
3729-17
Anno
2017

I ricorrenti contestano che il progetto di legge non depenalizza l’interruzione volontaria di gravidanza ma, al contrario, legalizza l’aborto diretto o provocato: la condotta abortiva, nelle tre ipotesi previste (pericolo di vita per la madre, violenza sessuale e “inviability” del feto), assurge a prestazione medica ed è questa la principale ragione per cui si intende modificare l’art. 119 del Codice delle leggi sanitarie e non il Codice penale.

Aggiungono, inoltre, che il progetto di legge permette la realizzazione di atti diretti a provocare la morte del nascituro, in netto contrasto con quanto affermato dall’art. 19.1, secondo comma, della Costituzione (La ley protege la vida del que está por nacer).

La Corte sostiene che, se da una parte è vero che la protezione nei confronti del nascituro deve concretizzarsi in un dovere attivo, dall’altra, il testo costituzionale non fa intendere che tale protezione possa pregiudicare la madre. Anzi, il diritto alla vita spetta solo a chi è persona, condizione che la stessa Costituzione attribuisce a partire dalla nascita.

La determinazione del concetto di persona a partire dalla nascita si evince dal dettato costituzionale. In primo luogo, l’art. 1 stabilisce che “le persone nascono libere ed uguali nella dignità e nei diritti”. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 19.1, comma primo, la Costituzione “assicura a tutte le persone il diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica”. Il secondo comma non utilizza più il termine “persona” bensì il termine “nascituro”. Se il costituente avesse voluto assimilare lo status del nascituro a quello di persona avrebbe impiegato lo stesso termine, tuttavia ha optato per una diversa scelta linguistica: il nascituro non è persona.

Il Tribunal Constitucional lo considera invece un “bene giuridico di grande importanza”. Non è necessario distorcere l’intero sistema costituzionale e legale per garantirgli protezione: quest’ultima è affidata al legislatore il quale è chiamato ad effettuare un bilanciamento tra gli interessi del nascituro e i diritti della madre. Infatti, tali diritti non possono essere messi in secondo piano per garantire la protezione del nascituro.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte conclude che le tre ipotesi di interruzione volontaria di gravidanza previste dal progetto di legge non presentano profili di incostituzionalità. Il diritto non può obbligare alcuna donna a sopportare il peso rappresentato, rispettivamente, dal pericolo di vita, dalla morte del figlio causata da una patologia letale o dalla maternità come conseguenza di violenza sessuale.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.

Andrea Pannacciulli
Pubblicato il: Lunedì, 28 Agosto 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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