Il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligatorietà di presentare, già con decorrenza dall’anno scolastico in corso (2017/2018), la documentazione che comprovi l’avvenuta vaccinazione, al fine di accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuola dell’infanzia.
Consiglio di Stato - parere del 26 settembre 2017: l’obbligo di presentazione dell’attestazione di avvenuta vaccinazione trova applicazione già dall’anno scolastico in corso
20 settembre 2017
Il parere, relativo all’interpretazione della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali (l.n. 119/2017 che converte il d.l. n. 73/2017), è stato reso in risposta alla nota dell’8 settembre 2017 del Presidente della Regione Veneto.
La richiesta di parere è originata da un contrasto interpretativo insorto tra Regione Veneto e i Ministeri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca (“i Ministeri”) in ordine all’applicazione degli articoli 3, comma 3, e 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Le questioni sottoposte al vaglio consultivo concernevano, in particolare, le indicazioni operative diramate dai Ministeri con una circolare congiunta dell’1 settembre 2017 per l’attuazione del suddetto decreto-legge per l’anno scolastico 2017/2018. In riferimento a quest’ultimo si applicherebbero gli articoli 3 e 5 del decreto-legge, con la conseguenza che “…i minori, i cui genitori (o tutori o affidatari) non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la documentazione prescritta, non possano frequentare i servizi educativi per l'infanzia né le scuole dell'infanzia, pur rimanendo comunque iscritti, con possibilità di essere nuovamente ammessi ai servizi stessi, una volta assolto l’obbligo di presentare la ridetta documentazione” (punto 1).
In difformità rispetto a quanto stabilito con la circolare, nella Regione Veneto si era disposto con atto amministrativo a carattere generale che nell’anno scolastico 2017/2018, ai bambini già iscritti si applicasse un “regime transitorio”, senza precludere la frequenza fino all’anno scolastico 2019/2020, anche in mancanza di prova documentale dell’avvenuto adempimento degli obblighi vaccinali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che già a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 debba applicarsi, anche nella Regione Veneto, la norma, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1 e 5, comma 1 del d.l 7 giugno 2017, n. 73.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la previsione della copertura vaccinale nella scuola dell’infanzia risponde a “…un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici” (punto 38). Si è precisato come la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata per il raggiungimento dell’obiettivo della cd. “immunità di gregge”, garantendo e proteggendo la salute di altri bambini, in particolare della fasce più deboli, cioè coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possono vaccinarsi. Di conseguenza, “Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli” (punto 38).
Qui il testo integrale del parere disponibile anche nel box download.