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Consiglio di Stato, sez. III - sent. 1186/2021: sperimentazione sui macachi e obbligo di report periodici sulle condizioni di stress degli animali
8 febbraio 2021

Il Consiglio di Stato ha accolto una delle cinque contestazioni dell’appellante LAV (Lega Anti Vivisezione) in merito alla mancanza di adeguate informazioni sulle condizioni in cui versano gli animali. 

Numero
1186
Anno
2021

La vicenda

Nell’estate del 2019, la Lega Anti Vivisezione Onlus (LAV) presenta un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per richiedere la sospensione cautelare e successivo annullamento del progetto “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”. Il progetto di ricerca, finanziato dall’Unione Europea, era stato presentato dall’Università degli Studi di Parma e di Torino ed era stato autorizzato dal Ministero della Salute. 

Mediante ordinanza del 5 novembre 2019, il TAR Lazio respinge la richiesta della Lega Anti Vivisezione per la sospensione del progetto.

Di conseguenza, il gruppo animalista ricorre di fronte al Consiglio di Stato, il quale accoglie invece l’istanza di sospensione cautelare per il decreto di autorizzazione della sperimentazione.

Il 19 maggio 2020, il TAR si pronuncia nel merito delle questioni, respingendo tutte le richieste presentate da LAV. Con la sentenza 5771/2020, il TAR ritiene infatti che sia l’Organismo preposto al benessere degli animali della Università di Parma sia il Consiglio Superiore di Sanità abbiano correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio della autorizzazione all’esecuzione del progetto. 

La Lega Anti Vivisezione impugna la sentenza di primo grado e il Consiglio di Stato sospende l’esecutorietà della sentenza appellata fino alla decisione nel merito.

L’8 febbraio 2021, il Consiglio di Stato si pronuncia in udienza pubblica accogliendo uno dei cinque motivi di ricorso presentati da LAV. 

La decisione

I motivi di ricorso presentati dalla Lega Anti Vivisezione possono essere così riassunti:

  1. Essa ritiene che il provvedimento finale all’esito del procedimento che ha portato al rilascio dell’autorizzazione sia del tutto privo di motivazione e non sia dunque possibile ricostruire l’iter logico che ha portato al suo rilascio;
  2. Sia il parere dell’Organismo preposto al benessere degli animali della Università di Parma che la valutazione del Consiglio Superiore di Sanità non contengono alcuna motivazione in ordine al progetto valutato ma si limitano a citare passaggi sintetizzati del progetto di ricerca senza ulteriori approfondimenti;
  3. Secondo LAV, il TAR Lazio non avrebbe rilevato “la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Prof. Martella che, da un lato evidenzia le criticità sollevate dal gruppo di lavoro e dall’altro, invece, le supera con argomentazioni tautologiche prive di rilievo scientifico”;
  4. Con il quarto motivo di appello, LAV sostiene che i report semestrali obbligatori in merito ai dati relativi alle condizioni di stress rilevate durante le singole fasi del progetto, nonché le misure intraprese per limitare gli effetti avversi, non fossero adeguatamente informativi, non fornendo “alcun elemento sulla reale condizione degli animali, sul loro livello di interazione e di adattamento al nuovo ambiente”;
  5. Infine LAV deduce la violazione dall’art. 19, d.lgs. n. 26 del 2014 sul rilievo che i due primati non più utilizzabili per la sperimentazione perché malati sono stati riconsegnati al fornitore (RC Hartelust), che ha sede in Olanda, invece di essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato.

Il Consiglio di Stato ritiene che i primi tre motivi di appello non afferiscano al progetto di ricerca ma siano relativi al procedimento che ha condotto il Ministero ad autorizzarlo. Le valutazioni del Ministero da cui è discesa l’autorizzazione restano al di fuori del sindacato del giudice amministrativo, “essendo frutto di nozioni scientifiche e di valutazioni tecnico-discrezionali che non possono essere messe in discussione, se non in caso di manifesta irragionevolezza o di palese travisamento di fatti.” Nel tentativo di dare comunque risposta all’appellante in merito a tali motivi, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione, ponendo una serie di domande ad esperti e concludendo per il rigetto dei tre motivi.

Allo stesso modo, la Terza Sezione ritiene non vi sia interesse ravvisabile in relazione al quinto motivo.

Il quarto motivo risulta invece ammissibile, venendo sottolineato l’obbligo “di effettuare e depositare rapporti periodici e frequenti, che includano - considerato che i macachi hanno una intelligenza sviluppata - gli aspetti di competenza dell’etologo, e che si soffermino anche sulle condizioni di stress e di possibile interazione tra specie animali che basano uno dei cardini della loro esistenza sulla interazione reciproca”.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

A questo link la scheda tecnica sulla sentenza.

Ulteriori sentenze relative allo stesso tema:

Consiglio di Stato – ord. 230/2020

Marianna Bergamaschi
Pubblicato il: Lunedì, 08 Febbraio 2021 - Ultima modifica: Martedì, 08 Aprile 2025
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