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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Knecht v. Romania: PMA
2 ottobre 2012

In un caso riguardante il mancato rilascio, da parte delle autorità rumene, degli embrioni congelati di coppia, conservati in una clinica sottoposta a sequestro penale, la Corte EDU ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU.

Numero
ric. n. 10048/10
Anno
2012

La fattispecie che ha dato origine alla decisione riguardava la richiesta della ricorrente, signora Knecht, di rilasciare gli embrioni prodotti attraverso la fecondazione in vitro e crioconservati presso una clinica rumena, sottoposta a sequestro penale. La ricorrente si era informata presso le autorità ed aveva agito in via giudiziale per ottenere il rilascio dei proprio embrioni, senza tuttavia esito positivo. Il testo completo della decisione è disponibile nel box download.

Per tali ragioni, Knecht propone un ricorso davanti alla Corte di Strasburgo, per violazione da parte della Romania del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Sulla violazione dell'art. 8:

Rifacendosi all'interpretazione data all'art. 8 CEDU nella propria giurisprudenza, la Corte ricorda che tale previsione ricomprende anche il diritto al rispetto della decisione di diventare o non diventare genitori o il diritto di una coppia di concepire un figlio e di fare uso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita a tal fine (cfr. Evans v. UK, A, B and C v. Ireland e S.H. and others v. Austria).

Tale articolo, perciò, include non soltanto un obbligo di astensione dello Stato dalla lesione di questi diritti, ma anche un'obbligazione positiva ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire un rispetto effettivo della vita privata e familiare.

Nel particolare campo della PMA; inoltre, la Corte riconosce un ampio margine d'apprezzamento statale con riguardo sia all'an sia al quomodo dell'intervento normativo, poiché si è in presenza di questioni particolarmente sensibili dal punto di vista etico e morale, caratterizzate da un incessante sviluppo medico e scientifico.

Quanto alla soluzione del caso di specie, la Corte osserva che c'era stata una violazione dell'art. 8 da parte delle autorità statali al momento del diniego di trasferimento degli embrioni verso un'altra clinica specialistica. Tuttavia, «This transfer was enforced in a relatively short period of time following the pronouncement of the High Court’s judgment and consequently, the applicant’s embryos have now been transferred and deposited in a specialist clinic, namely in the Department for Assisted Reproduction within the Prof. Dr. Panait Sârbu public hospital.

It follows that the applicant’s initial complaint, that it was impossible for her to retrieve and transfer her embryos from the IFM, has remained without object in so far as the domestic authorities have adopted and implemented measures albeit with some delay designed to secure respect for the applicant’s right to a private life and consequently the transfer as required by the applicant was made and the embryos have now been deposited in a specialised and authorised clinic».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 02 Ottobre 2012 - Ultima modifica: Lunedì, 03 Giugno 2019
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