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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Thevenon v. Francia: vaccinazione obbligatoria per i lavoratori in ambito medico e socio-sanitario
13 settembre 2022

La quinta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un vigile del fuoco francese circa la legittimità della loi 2021-1040, poiché non vi è stato il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni.

Numero
46061/21
Anno
2022

Il 5 agosto 2021 è stata promulgata la loi 2021-1040 con la quale in Francia si prevede la vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 per tutti i lavoratori del settore medico e socio-sanitario, tra i quali vengono espressamente indicati i vigili del fuoco, sia professionisti che volontari. La mancata presentazione del certificato vaccinale comporta la sospensione del lavoratore dalle sue mansioni e la cessazione del pagamento della retribuzione.

Il caso in esame riguarda un vigile del fuoco che, rifiutando la vaccinazione, viene sospeso dalle sue funzioni per mezzo di due provvedimenti adottati dal Conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

Il 19 agosto 2021 il ricorrente si era già rivolto alla Corte EDU chiedendo l’adozione di una misura cautelare di sospensione dell’obbligo vaccinale, ma la domanda era stata respinta (Abgrall e 671 altri v. Francia). Egli decide quindi di proporre un ricorso invocando la violazione dell’art. 8 CEDU, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, e dell’art. 1 del Protocollo n. 1.

I giudici di Strasburgo ricordano che un individuo può rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo unicamente in via sussidiaria, qualora tutti i ricorsi presso gli organi giurisdizionali nazionali siano stati esauriti, fino al grado di cassazione.

Nel caso in esame si rileva che il ricorrente, nel termine di due mesi previsti dall’ordinamento francese, non ha impugnato per eccesso di potere dinnanzi al Conseil d’État i due provvedimenti individuali di sospensione, e non ha quindi potuto contestualmente eccepire l’illegittimità della loi 2021-1040 e del décret d’application 2021-1059, dai quali i provvedimenti traggono il loro fondamento. Egli sostiene che la mancata instaurazione del procedimento sia dovuta alla presenza di una sentenza del Conseil Constitutionnel e di un parere emesso dal Conseil d’État nell’ambito della funzione consultiva, giacché entrambi si esprimono positivamente sulla legittimità della legge in oggetto.

La Corte EDU osserva tuttavia che il Conseil Constitutionnel valuta la legittimità delle disposizioni nazionali alla luce della Costituzione francese, mentre il ruolo del giudice ordinario si distingue dal mero controllo di costituzionalità. Un provvedimento, pur adottato in applicazione di una legge dichiarata conforme alla Costituzione, potrebbe essere giudicato incompatibile con la Convenzione qualora sia sproporzionato sulla base degli elementi fattuali del caso. Il ricorrente avrebbe quindi potuto adire il giudice nazionale eccependo la contrarietà della loi 2021-1040 alla CEDU come causa di annullabilità dei provvedimenti a suo carico.

Inoltre, un parere emanato dalla sezione consultiva del Conseil d’État non predetermina il contenuto di una decisione resa dalla Corte stessa nell’esercizio della funzione giurisdizionale, dunque nulla ostava l’instaurazione di un procedimento amministrativo.

La Corte EDU dichiara quindi inammissibile il ricorso presentato, dal momento che non sono stati integrati i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 35 CEDU.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 13 Settembre 2022 - Ultima modifica: Lunedì, 28 Novembre 2022
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