Vai menu di sezione

Corte costituzionale - ric. 55/2015: il Governo impugna la legge del Friuli Venezia Giulia sulle disposizioni anticipate di trattamento
26 maggio 2015

Il Governo ha presentato davanti alla Corte costituzionale un ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 4/2015, recante  «Istituzione del registro regionale per  le  libere dichiarazioni  anticipata  di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire  la  raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei  tessuti».

Numero
55
Anno
2015

Con un ricorso presentato alla Corte costituzionale il 26 maggio 2015 (pubblicato in G.U. n.25 del 24-6-2015), il Governo ha impugnato la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 13 marzo  2015  «Istituzione del registro regionale per  le  libere  dichiarazioni  anticipate  di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire  la  raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei  tessuti».

La legge garantisce ai residenti nel Friuli Venezia Giulia o a coloro che in essa abbiano eletto domicilio, la possibilità di annotare le DAT sulla propria carta regionale dei servizi nonché sulla tessera sanitaria personale.

Oggetto di tali disposizioni può essere la manifestazione di volontà «di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale» ed anche «in merito alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o di tessuti», istituendo a tal fine un registro regionale.

È inoltre possibile «nominare uno o più fiduciari o un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile» che controllino il rispetto di quanto espresso nelle DAT . 

Secondo il ricorso governativo, la legge invade la competenza statale sotto tre profili principali.

In primo luogo, si ritiene violata la competenza statale in materia dell’ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. l), in cui si ritiene rientrino le «dichiarazioni di volontà concernenti il consenso o dissenso dei cittadini rispetto a determinati trattamenti sanitari».

In secondo luogo, si ritiene violata la competenza statale in materia di salute (art. 117, co. 3), per quanto attiene ai principi fondamentali di tale materia, riservati anch’essi allo Stato. In particolare, si ritiene coinvolto il consenso informato che non tollera, nelle argomentazioni del Governo, una disciplina differenziata sul territorio nazionale. In tal senso si profila anche la rilevanza dell’art. 3 della Costituzione ed è richiamata la sentenza n. 438 del 2008, che ha definito il consenso informato come principio fondamentale.

Il medesimo principio risulterebbe inoltre poco garantito dalla disposizione regionale che prevede che il  cittadino  possa presentare alle ASL  una  dichiarazione  anticipata  di  trattamento, «acquisita una compiuta informazione». Tale inciso, nelle argomentazioni del ricorso proposto alla Corte costituzionale, non garantirebbe appieno il rispetto del profilo dell’informazione.

In terzo luogo, si profila il mancato coordinamento con le norme in materia di reato di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio. La materia dell'ordinamento penale (art. 117, co. 2, lett. l), infatti, viene in rilievo poiché le DAT «potrebbero incidere sul bene  «vita»  e  potrebbero  richiedere  un comportamento «attivo» da parte dei medici chiamati a rispettarle». L’esempio proposto è l’atto di interruzione di idratazione ed alimentazione artificiali.

Profili simili (rilevanza della materia dell’ordinamento civile di competenza statale e necessario coordinamento con la disciplina nazionale in materia di trapianti) sono sollevati con riferimento alle dichiarazioni in tema di donazione  degli  organi o di tessuti.

Infine, implicando trattamento di dati «personali, comuni e sensibili» è ritenuto necessario l’intervento della legge statale poiché se esso inerisce «allo svolgimento  delle   funzioni   istituzionali   delle   aziende   per l'assistenza sanitaria)», una norme di rango statale deve individuare «le  finalità  di  rilevante  interesse pubblico alla base dello stesso, secondo  quanto  previsto  dall'art. 20, comma 1, del Codice» in materia di protezione dei dati personali.

L’assenza di una disciplina statale sulleDAT, pertanto, secondo il Governo non consente di per sè l’intervento delle Regioni in questa materia, considerato che «anche l'inerzia del  legislatore  statale  in ordine ad un determinato settore,  può  essere  espressione  di  una precisa scelta, nel  senso  di  non  consentire  determinati  atti  o rapporti».

Il testo del ricorso del Governo è disponibile nel box download.

Con la sentenza n. 262/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4/2015 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti) e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 16/2015 (Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4).

Cinzia Piciocchi
Pubblicato il: Martedì, 26 Maggio 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
torna all'inizio