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Corte costituzionale - sent. 262/2016: incostituzionalità della legge del Friuli sulle disposizioni anticipate di trattamento
18 ottobre 2016

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge del Friuli Venezia Giulia n. 4/2015 recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti» (modificata dalla legge regionale n. 16/2015).

Numero
262
Anno
2016

La legge n. 4/2015 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha istituito un registro regionale per raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento(Dat) e le eventuali disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti dei residenti (o domiciliati) nella Regione. La legge prevede anche la forma che tali dichiarazioni devono assumere e le modalità per la loro raccolta e conservazione in apposite banche dati da istituirsi presso le aziende sanitarie locali.

Il Governo aveva impugnato la legge per violazione del riparto di competenze legislative: secondo il ricorrente, la Regione sarebbe intervenuta in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (in materia di ordinamento civile, art. 117, co. 2, lett. l, Cost.) e sui principi fondamentali della materia “tutela della salute” (nello specifico, il principio del consenso informato), riservati all’intervento statale ex art. 117, co. 3, Cost. Tale disciplina, inoltre, violerebbe il principio di eguaglianza, poiché introdurrebbe una regolamentazione differenziata sul territorio nazionale in ordine all’esercizio di diritti fondamentali della persona.

La successiva legge regionale n. 16/2015, approvata con l’esplicito scopo di superare i rilievi di costituzionalità evidenziati nel primo ricorso statale, presenterebbe – ad avviso del Governo – i medesimi vizi.

La Corte rileva la fondatezza della violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.). Le leggi regionali impugnate istituiscono un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento e delle dichiarazioni di volontà relative alla donazione post mortem di organi e tessuti «nelle more dell’approvazione di una normativa in materia a livello nazionale», con l’espresso obiettivo di colmare il vuoto legislativo e di anticipare il legislatore nazionale con un proprio atto normativo in materia.

Vengono rigettati gli argomenti della difesa regionale, che sottolineava la finalità meramente ancillare della normativa impugnata, volta a promuovere, incentivare ed educare i cittadini alla pratica della dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e sulla donazione di organi e tessuti. Secondo la Corte, infatti, «la legislazione regionale censurata appresta una disciplina organica e puntuale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. […] L’attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione – come il complesso tessuto normativo delle due leggi impugnate testimonia – e interferisce nella materia dell’«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.».

Una normativa in tema di dichiarazioni anticipate di volontà, inoltre, necessita di una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale, «per ragioni imperative di eguaglianza»: «Il legislatore nazionale è, nei fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato».

La Corte dichiara quindi l’incostituzionalità delle leggi impugnate per violazione degli articoli 3 e 117, co. 2, lett. l, della Costituzione.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download (www.cortecostituzionale.it) e a questo link (Consulta Online).

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 18 Ottobre 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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