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Corte costituzionale – sent. 32/2021: tutela dei figli nati da PMA di tipo eterologo da coppie dello stesso sesso
28 gennaio 2021

La Corte costituzionale, come annunciato con un comunicato in data 28 gennaio 2021, ha invitato il legislatore a prevedere al più presto una modalità di riconoscimento del rapporto tra figli nati da PMA di titolo eterologo da coppie dello stesso sesso e genitore intenzionale.

Numero
32
Anno
2021

Il ricorso riguarda la legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e dell’art. 250 c.c., in quanto, secondo il giudice rimettente, tali disposizioni non consentirebbero al figlio nato nell’ambito di un progetto di PMA, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, qualora non ricorrano i presupposti per l’adozione in casi particolari.

Il Tribunale è stato originariamente adito dalla madre intenzionale di due gemelle, nate a seguito di PMA a cui si è sottoposta l’allora partner della donna: dopo la fine della relazione tra le due donne, la madre biologica aveva negato il consenso all’adozione e pertanto la madre intenzionale agiva in giudizio per chiedere il riconoscimento delle due figlie, nella cui cura, crescita ed educazione era stata sempre coinvolta prima della crisi della coppia.

Il riconoscimento chiesto dalla donna, stando al tenore letterale delle norme e all’interpretazione sistematica della legge n. 40/2004, non è al momento ammissibile: solo le coppie di sesso diverso possono legittimamente accedere alle pratiche di PMA e solo queste, dunque, possono beneficiare delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 in materia di riconoscimento dei figli.

La Corte sottolinea innanzitutto come i citati articoli della legge sulla PMA vadano letti nell’ottica della preminente tutela degli interessi del figlio. Anche la normativa comunitaria ed internazionale, ad esempio l’art. 8 CEDU, impone di valorizzare il legame di fatto tra figlio nato da PMA e genitore intenzionale, a tutela del diritto del minore all’identità personale, affettiva e relazionale e alla stabilità familiare e della cura (in questo senso anche Corte EDU – Mennesson e Labassee v. Francia).

La Corte nota a riguardo un preoccupante vuoto di tutela nei confronti dei figli nati all’estero, in Stati in cui la PMA è permessa alle coppie dello stesso sesso: in questo caso, soprattutto, la situazione conflittuale creatasi all’interno della coppia ha messo in luce che nessuno strumento può essere utilizzato per far valere i diritti delle minori al mantenimento, alla cura, all’educazione, all’istruzione, alla successione, alla continuità e al conforto delle abitudini condivise.

A questo fine risulta, in particolare, insufficiente l’istituto dell’adozione in casi particolari, per come attualmente regolato: si richiede, infatti, il necessario assenso del genitore biologico che può venire a mancare, come in questo caso, proprio nelle situazioni più delicate per il benessere del minore.

Secondo la Corte, dunque, è evidente come “i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall’altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi”.

La Corte, tuttavia, ritiene di non poter porre rimedio al riscontrato vuoto di tutela, in ragione della preminenza della discrezionalità legislativa in materia, ed esorta il legislatore ad intervenire, ponendo fine al più presto alla propria inerzia, al fine di individuare “un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti”. A questo fine, la Corte invita il legislatore a prevedere una modalità più congrua per il riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, ad esempio con una nuova modalità di adozione.

A questo link il dossier sulla legge n. 40/2004.

Il testo della sentenza e del comunicato sono disponibili nel box download.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 28 Gennaio 2021 - Ultima modifica: Martedì, 11 Maggio 2021
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