La Corte costituzionale, come anticipato nel comunicato del 15 febbraio 2022, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario in materia di omicidio del consenziente.
Corte costituzionale – sent. 50/2022: inammissibilità del referendum abrogativo sull’omicidio del consenziente
15 febbraio 2022
Il delitto di omicidio del consenziente, come quello di aiuto al suicidio previsto all’articolo successivo, hanno lo scopo di “tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi”, per mano propria o di altri. L’art. 579 c.p., come attualmente formulato, prevede una pena ridotta nel caso di omicidio del consenziente, mentre applica la pena prevista per l’omicidio nei casi di cui al terzo comma, cioè i casi in cui il consenso viene prestato da soggetto incapace o risulti affetto da un vizio.
Il referendum prevedeva la parziale abrogazione dell’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), in modo da eliminare parzialmente il rilievo penale della condotta, salvo i casi specifici previsti dal terzo comma.
La disposizione risultante dall’abrogazione sarebbe stata, dunque: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.
Dal referendum sarebbe risultata quindi la liceità penale dell’uccisione di una persona con il consenso della stessa e “la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte”: l’abrogazione, seppur parziale, infatti, non avrebbe circoscritto l’applicabilità della norma alla morte di una persona affetta da malattie gravi ed irreversibili. La Corte, infatti, non ha ritenuto valida la tesi sostenuta dai promotori per cui la normativa risultante andrebbe reinterpretata alla luce del quadro ordinamentale in cui si inserisce, cioè la procedura medicalizzata del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento.
La Corte, ricordando la posizione apicale del diritto alla vita nell’ambito dei diritti fondamentali, ha sostenuto che la libertà di autodeterminazione necessita di essere bilanciata con discipline normative come quella dell’art. 579 c.p. che non possono, dunque, essere semplicemente abrogate.
Il reato di omicidio del consenziente, secondo la Corte, non rappresenta una legge a contenuto costituzionalmente vincolato ed è dunque possibile modificarlo o sostituirlo da parte del legislatore con altra disciplina: l’abrogazione, invece, non preserverebbe il livello minimo di tutela richiesto dalla Costituzione per tutte le situazioni di vulnerabilità e debolezza che vanno al di là di quelle previste dall’attuale terzo comma.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.
Vedi anche: