Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito in quali casi trovano applicazione le nuove norme sulla responsabilità medica introdotte dalla legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - sent. 8770/2018: interpretazione Legge Gelli e Decreto Balduzzi in tema di responsabilità medica
22 febbraio 2018
Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sul complesso quadro della responsabilità medica, a motivo dei contrasti interpretativi sorti in seguito all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. La previgente normativa prevista dal Decreto Balduzzi (decreto-legge 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012) escludeva la responsabilità penale per condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Le nuove norme introdotte dalla cd. Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) regolano in modo più articolato il valore delle linee guida, quale parametro per la valutazione della colpa per imperizia. L’articolo 6 della legge n. 24 del 2017, inoltre, elimina la distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
Il contesto
L’intervento interpretativo delle Sezioni Unite si è reso necessario per chiarire gli ambiti di applicabilità della legge Gelli rispetto a quelli in cui risulta ancora applicabile la disciplina precedente, a causa di un contrasto giurisprudenziale sorto dopo l’entrata in vigore della nuova norma.
Secondo un primo orientamento, espresso dalla Cassazione nella sentenza 50078/2017, la causa di non punibilità della nuova legge opera nelle ipotesi di imperita applicazione delle linee guida nella fase esecutiva. Inoltre si precisa che l’intervento del legislatore tramite la novella contenuta nella Legge Gelli è volto a contrastare il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva. La causa di non punibilità, infatti, è stata costruita in modo da attenuare il giudizio sulla colpa medica al fine di permettere al medico di operare più serenamente.
In base al secondo orientamento, espresso nella sentenza 28187/2017, la Cassazione sottolinea che il rispetto delle linee guida da parte del medico non esclude la punibilità della sua condotta. Diversamente si verificherebbe un contrasto con l’articolo 32 Cost. e con i principi della responsabilità penale. Inoltre, la Corte ritiene sia necessario che il comportamento diligente abbia significative possibilità di evitare il danno.
Il caso all’esame delle Sezioni Unite
La quarta sezione penale della Cassazione aveva rinviato alle Sezioni Unite un caso avente ad oggetto la condanna di un medico per lesioni personali colpose. Il medico specialista in neurochirurgia era ritenuto responsabile di un ingiustificato comportamento omissivo nei confronti del paziente, consistente nel non aver tempestivamente diagnosticato la sindrome della “cauda equina”. L’omissione era stata considerata caratterizzata da imprudenza, negligenza e imperizia. Tale ritardo aveva determinato un differimento dell’intervento chirurgico che si rendeva necessario nel caso di specie e, di conseguenza, una serie di danni al paziente.
La questione posta alla Cassazione è finalizzata a comprendere quale sia l’ambito applicativo, in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, della previsione di non punibilità prevista dall’articolo 590 sexies c.p. introdotto dalla Legge Gelli.
La Cassazione sottolinea che la previsione dell’articolo 6 non introduce una automatica esenzione da responsabilità; cioè non è sufficiente, per andare esenti da responsabilità, l’aver osservato le linee guida. Questa conclusione si evince proprio dalla lettera della norma, la quale precisa che per escludersi la responsabilità le linee guida devono essere adeguate al caso concreto.
La Corte chiarisce che l’articolo 6 della Legge Gelli non opera in quegli ambiti che non siano governati da linee guida o negli ambiti in cui le raccomandazioni devono essere radicalmente disattese per via della peculiarità della condizione del paziente.
In tema di successione di leggi nel tempo, nel diritto penale vige il principio del “favor rei” in virtù del quale nell’ipotesi di cambiamento di legge rispetto a quando il fatto è stato commesso si applica la legge più favorevole al reo. In tale quadro normativo, tra il Decreto Balduzzi e la Legge Gelli, il primo risulta più favorevole al reo poiché prevede una ipotesi di esclusione di responsabilità relativa a condotte connotate da colpa lieve. Tale riferimento è venuto meno nella Legge Gelli, determinando ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, l’impossibilità di distinguere la colpa lieve da quella grave.
In merito alla valutazione sulla gravità della colpa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che questa debba essere effettuata in concreto, cioè tenendo conto del parametro dell’individuo che agisce in concreto.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione
In conclusione, l’esercente la professione sanitaria è responsabile penalmente per morte o lesioni a titolo di colpa se:
1) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da negligenza o imprudenza;
2) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali;
3) l’evento si è verificato per colpa (sia lieve che grave) da imperizia nella individuazione di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto;
4) l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
In riferimento al caso in decisione, la Cassazione ha ritenuto responsabile il medico in ragione della natura della patologia, della gravità dei sintomi che, secondo le conoscenze scientifiche consolidate, indicano la necessità di un intervento urgente nelle 48 ore e in considerazione del momento di acquisizione della conoscenza dei sintomi da parte del medico. Tutti questi elementi, secondo la Cassazione, portano a considerare il comportamento del medico come gravemente negligente e ingiustificatamente omissivo.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.