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Corte di Cassazione - sez. I civ. - sent. 12998/2019: nomina dell’amministratore di sostegno da parte di soggetto capace di intendere e di volere
15 maggio 2019

La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 c.c., un soggetto nella pienezza delle proprie capacità cognitive e volitive può nominare un amministratore di sostegno affinché questi esprima, in caso di impossibilità dell’interessato, il rifiuto di quest’ultimo ad essere sottoposto a determinati trattamenti terapeutici.

Numero
12998
Anno
2019

La moglie di un testimone di Geova affetto da una malformazione arterovenosa che comportava, nei momenti di crisi, la necessità di terapie trasfusionali, aveva chiesto al giudice tutelare di Savona di essere nominata quale amministratrice di sostegno del marito, a norma degli artt. 404 ss c.c., essendo già stata designata in tale funzione dal marito prima con scrittura privata e poi con procura speciale. Il giudice aveva respinto il ricorso perché il marito era «allo stato pienamente capace d'intendere e di volere». Anche la Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta proposta dalla coppia, ritenendo che il diritto di rifiutare determinate terapie non rientrasse nell’ambito di applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Il successivo ricorso per Cassazione, accolto, si fonda su quatto motivi:

  1. i ricorrenti ritengono errata l’interpretazione del giudice d’appello secondo cui il requisito soggettivo all’art. 404 c.c. riguarda uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, poiché la norma in questione fa riferimento al concetto di "infermità", ossia una malattia fisica o mentale che può comportare una incapacità di provvedere ai propri interessi anche solo parziale e temporanea;
  2. secondo i ricorrenti la Corte d'appello non aveva esaminato la documentazione medica prodotta e non aveva tenuto conto del fatto che la patologia diagnosticata (MAV) determinava l'impossibilità per l’interessato di comunicare la propria decisione di non voler sottoporsi alle trasfusioni di sangue nel corso delle crisi da cui era colpito;
  3. la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere che l’amministratore di sostegno non fosse una misura adeguata e idonea: secondo i ricorrenti, invece, la nomina di un rappresentante legale era l’unico modo per informare i medici circa il rifiuto di trasfusioni nel momento in cui il rappresentato fosse in stato di incoscienza;
  4. i ricorrenti denunciavano, infine, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché dell’art. 13 della CEDU in quanto la decisione impugnata aveva precluso loro un rimedio effettivo alla grave violazione dei diritti all'integrità fisica e alla dignità umana.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i quattro motivi di ricorso in considerazione del fatto che la Corte territoriale ha negato la designazione della moglie quale amministratrice di sostegno basandosi sull'erroneo presupposto della sussistenza della capacità di intendere e di volere del beneficiario e non ha considerato che la gravissima patologia della quale il signore è affetto comporta emorragie continue, perdita di coscienza del malato e compromissione delle funzioni vitali con la conseguenza che, nell’evenienza di tali crisi, l’interessato non avrebbe potuto in alcun modo manifestare il proprio dissenso alla terapia.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, la designazione della signora come amministratrice di sostegno del marito è stata compiuta da quest’ultimo nel rispetto dell'art. 408 c.c., primo comma, che prevede che «l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità»; e ciò al fine di esprimere, in caso di impossibilità del marito, il dissenso ad essere sottoposto a trasfusioni per motivi religiosi. La Corte chiarisce che l’art. 408 c.c. è «espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie».

Al riguardo, la stessa Corte ha già in precedenza affermato che «in tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita». La scelta del malato è a maggior ragione degna di tutela e garanzia quando, come nel caso di specie, il rifiuto del trattamento sanitario sia determinato da motivi religiosi. Deve dunque considerarsi errata l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la nomina dell’amministratore di sostegno non può essere finalizzata alla tutela del diritto soggettivo di rifiutare determinati trattamenti terapeutici. Al contrario, è compito dell’amministratore di sostegno esprimere, in nome e per conto dell’interessato, il diniego del trattamento fondato su trasfusioni ematiche.

La decisione riguarda fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 219 del 2017.

Nel box download il testo della decisione.

Veronica Lorenzato
Pubblicato il: Mercoledì, 15 Maggio 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
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