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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent.1252/2018: danno da nascita indesiderata e onere della prova a carico della gestante
19 gennaio 2018

In caso di nascita di un bambino con gravi malformazioni, grava sulla madre l’onere di provare che, se fosse stata previamente informata della grave patologia di cui sarebbe stato affetto suo figlio, avrebbe interrotto la gravidanza.

Numero
1252
Anno
2018

Il caso riguarda un bambino nato con una grave malformazione, la mielomeningocele. La madre del bambino lamenta la mancanza di una tempestiva diagnosi pre-natale (realizzabile, a suo dire, già alla quattordicesima settimana della gestazione) la quale, se compiuta, le avrebbe permesso di esercitare il suo diritto all’interruzione di gravidanza così come sancito dall’art. 6 della l. 194/1978. La legge, infatti, permette di compiere l’IVG dopo il primo trimestre “[…] quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Per questo motivo, la donna chiede il risarcimento del danno dovuto all’omessa diagnosi all’Unità Locale Socio-Sanitaria di Chioggia, al primario di ginecologia e a un altro ginecologo della stessa USLL.

La Corte, confermando l’orientamento assunto negli anni recenti (in particolare nelle sentenze 16754/2012 e 25767/2015), afferma che non può ritenersi automaticamente provato il nesso causale tra la mancata diagnosi pre-natale di una grave malformazione del feto e l’intenzione della donna di interrompere la gravidanza. Dunque, la donna che voglia chiedere il risarcimento del danno a causa dell’omessa diagnosi di gravi malformazioni di cui è affetto il feto, deve provare che la conoscenza delle patologie in questione avrebbe determinato la sua decisione di interrompere la gravidanza. Onere della prova che, afferma la Corte, è da considerarsi ancor più significativo in caso di aborto ultratrimestrale, come quello del caso di specie. 

Nel box download è disponibile il testo della sentenza. (Fonte: Rivista Responsabilità medica). 

Irene Iannelli
Pubblicato il: Venerdì, 19 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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