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Corte di Cassazione - sez. VI civ. - ord. 24959/2017: respinto il ricorso contro la sentenza che ha escluso la relazione causale tra sindrome autistica e vaccinazioni
21 settembre 2017

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due genitori di un bimbo avverso la sentenza che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra sindrome autistica e somministrazione dei vaccini allo stesso praticati.

Numero
24959
Anno
2017

Sulla base dell’esclusione del nesso di causalità, la Corte d’appello di Ancona aveva negato il risarcimento del danno.

I ricorrenti lamentano:

  1. L’omessa e contradditoria motivazione della Corte territoriale su un punto decisivo per il giudizio.
  2. La mancata considerazione da parte della Corte territoriale delle critiche tecniche mosse alla c.t.u. in relazione alla diagnosi formulata e alla validità sul piano scientifico delle conclusioni.

La Corte di Cassazione, ribadendo quanto dichiarato in precedenti pronunce (Cass., sez. VI Civile, ord. 5-25 luglio 2017, n. 18358), asserisce che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, è ravvisabile:

  1. in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata;
  2. nell’omissione di accertamenti strumentali alla formulazione di una corretta diagnosi, indispensabili in base alle predette nozioni.

Al di fuori di questi casi la censura costituisce un’inammissibile critica del convincimento del giudice.

La Corte di Cassazione, riaffermando quando disposto dalla Corte d’appello, evidenzia come le argomentazioni dei ricorrenti non siano idonee a confutare le conclusioni del c.t.u. e, in particolare, ad opporsi al fatto che la correlazione eziologica tra vaccinazioni e autismo rappresenta solo una mera possibilità e non una ragionevole probabilità scientifica, che invece è richiesta per determinarne il nesso causale.

Quanto alla critica mossa dai ricorrenti circa la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, la Corte di Cassazione ne dichiara la non fondatezza in quanto “l’eziologia ditale della sindrome autistica risulta tuttora in gran parte sconosciuta”.

La Corte di Cassazione esclude, inoltre, qualsiasi riferimento alla precedente sentenza del Tribunale di Milano riguardante la correlazione tra sindrome autistica e vaccino esavalente in quanto, tra le vaccinazioni somministrate al bimbo (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP – antidifterica, antitetanica e antipertossica – e MPR – anti morbillo, parotite e rosolia), non risulta presente il prodotto farmaceutico oggetto di quella decisione.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ritiene che “il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le proprie prospettazioni, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede”.

Nel box download il testo della sentenza.

Per una panoramica più ampia, in questo sito: Dossier Vaccini e Autismo

Francesca Bordignon
Pubblicato il: Giovedì, 21 Settembre 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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