In una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del Regolamento CE sui prodotti cosmetici, la Corte dichiara che è possibile vietare l'immissione nel mercato dell'Unione Europea di cosmetici contenti ingredienti testati su animali al di fuori dell'Unione.
Corte di Giustizia UE - European Federation for Cosmetic Ingredients: cosmetici e test su animali
21 settembre 2016
Le due questioni che vengono poste alla Corte di Giustizia dalla High Court of Justice del Regno Unito sono se, e, eventualmente, in quali condizioni, l'art.18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento n.1223/2009 debba essere interpretato nel senso di vietare l'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici dell'Unione Europea di ingredienti che siano stati sperimentati su animali in paesi al di fuori dell’UE e autorizzati alla messa in commercio.
La Corte esamina gli obiettivi generali perseguiti dal Regolamento CE n.1223/2009 (sui prodotti cosmetici) che sono la tutela della salute umana, da un lato, e un elevato livello di protezione degli animali nel settore della cosmesi, dall'altro. Focalizzandosi sulla seconda questione la Corte sottolinea come la normativa miri a promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, in vista della loro commercializzazione e come, per rendere ulteriormente efficace tale forma di tutela, il regolamento prospetti l'introduzione di un termine oltre il quale sarà definitivamente vietata la sperimentazione animale, sostituita da metodi alternativi. Da ciò deriva che l'art.18, paragrafo 1, lettera b) vada interpretato nel senso che rappresenti una condizione necessaria per l'accesso al mercato dell'Unione il rispetto del divieto di effettuare sperimentazioni animali. Aggiunge inoltre che tale divieto sarebbe troppo facilmente eludibile se venisse concessa la commercializzazione all'interno del mercato europeo di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati su animali al di fuori dell'Unione.
In chiusura della sentenza viene menzionata un'ulteriore condizione per il divieto contemplato dell'articolo in questione:
“Il divieto di commercializzazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1223/2009 può pertanto applicarsi, a condizione che le sperimentazioni animali in questione siano state realizzate dopo le date limite per l’eliminazione progressiva delle diverse sperimentazioni, previste dall’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".
Nel box download il testo della sentenza.