Il 18 Ottobre 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in riferimento all’interpretazione del termine “embrione” ai sensi dell’articolo 6 (2)(c) della direttiva 98/44/CE.
Corte di Giustizia UE - Oliver Brüstle v. Greenpeace eV: definizione di "embrione"
18 ottobre 2011
La Corte ha sposato le tesi sostenute dall'Avvocato Generale e dichiarato che il termine embrione debba essere inteso in senso ampio concludendo che, nel momento in cui un ovulo umano venga fecondato, esso debba essere considerato embrione. Inoltre, la Corte ha stabilito che il termine embrione deve comprendere anche ogni ovulo umano non fecondato nel cui nucleo è stata trapiantata una cellula umana matura, così come un ovulo umano non fecondato la cui divisione e ulteriore sviluppo siano state stimolate per partenogenesi.
Per quando riguarda le cellule staminali embrionali ottenute durante la fase di blastocisti, la Corte ha lasciato al giudice nazionale il compito di stabilire caso per caso se esse debbano essere considerate embrioni umani in virtù della loro capacità di evolvere in esseri umani.
La Corte ha anche escluso la brevettabilità di un’invenzione nel caso in cui nel processo di formazione o creazione della stessa sia implicata la distruzione di embrioni umani. , anche nel caso in cui le rivendicazioni del brevetto non includano l’uso di embrioni umani.
"Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:
– costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;
– spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.
2) L’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto.
3) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani."
CLICCARE QUI per leggere il testo integrale della sentenza in italiano e le conclusioni dell'Avvocato generale.
Di seguito potrete trovare alcuni commenti alla sentenza:
P.I. D'Andrea, La Corte di Giustizia CE e la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Nota a Gr. Sez., 18 ottobre 2011, C-34/10, Olivier Brüstle c. Greenpeace eV.), pubblicato sul Forum Online di Quaderni costituzionali, 10 luglio 2012
Antonino Spadaro, La sentenza Brüstle sugli embrioni: molti pregi e… altrettanti difetti, in Forum Online di Quaderni costituzionali (3 maggio 2012)
Viviana Altamore, La tutela dell’embrione, tra interpretazione giudiziale e sviluppi della ricerca scientifica, in una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (C-34/10 Olivier Brüstle contro Greenpeace e V.), in Forum Online di Quaderni costituzionali (2 dicembre 2011)
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.