In un processo per violenza sessuale la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha stabilito l'inutilizzabilità di dati provenienti da test genetici di massa che individuino solo un legame di parentela con l'imputato.
Germania - Bundesgerichtshof - 3 StR 117/12: test genetici di massa
20 dicembre 2012
Poiché gli indizi indicavano che il colpevole provenisse da un luogo specifico, il giudice di merito aveva ordinato un test del DNA su tutti i residenti maschi della regione dell'Emsland (circa 2400 persone). L¹analisi non aveva fornito profili identici a quelli derivati dalle cellule trovate sulla vittima, ma solo due casi di analogia, che indicavano un probabile rapporto di parentela con il reo, e infatti provenivano dal padre e dallo zio.
I giudici, fatto salvo l'operato dell'autorità pubblica nel caso di specie per poca chiarezza della normativa sul punto, hanno però stabilito che per il futuro i dati di test genetici di massa possano essere confrontati e utilizzati solo se il materiale proviene direttamente da uno dei partecipanti all¹evento e non da parenti. La possibile relazione familiare con il presunto colpevole, dunque, non può essere utilizzata come prova contro l'imputato, poiché il § 81 h Abs. 1 StPO permette il confronto fra profili di DNA solo per determinare se una traccia di materiale derivi da uno dei partecipanti allo screening.
Il testo della decisione sarà pubblicato a breve.