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Germania – Bundesgerichtshof – sent. 28 gennaio 2015: abolito limite di età per accedere all'identità del genitore biologico.
28 gennaio 2015

Il Bundesgerichtshof (BGH) si è recentemente pronunciato sul diritto dei minori di conoscere le proprie origini biologiche nel caso di fecondazione cd. eterologa, abolendo il limite di età per poter accedere a tali informazioni.

Numero
XII ZR 201/13
Anno
2015

La questione è stata sollevata a seguito del rifiuto della clinica di procreazione medicalmente assistita di consentire l’accesso all’identità del padre biologico a due sorelle, nate rispettivamente nel 1997 e nel 2002. Nella fattispecie la richiesta a nome delle figlie era stata presentata dai genitori legali, nonostante al momento della fecondazione avessero espressamente rinunciato a conoscere l’identità del donatore, rimasto pertanto anonimo.

Nel novembre 2013 il Landgericht Hannover, pur riconoscendo –   conformemente a quanto già espresso dalla giurisprudenza in materia (OLG Hamm, 6 febbraio 2013) – il diritto dei minori nati da fecondazione eterologa di accedere all’identità del genitore biologico, ha ritenuto che tale diritto potesse essere esercitato solo dopo il compimento dei 16 anni (LG Hannover – sentenza del 6 novembre 2013 - 6 S 50/13. Il comunicato stampa è disponibile a questo link).

Il Bundesgerichtshof, nella sentenza del 28 gennaio 2015, ha invece fatto venir meno tale limite, ampliando così le possibilità per i minori di accedere all’identità del donatore, anche sulla base della sentenza del Bundesverfassungsgericht che nel 1989 ha considerato il diritto di conoscere le proprie origini come espressione del diritto costituzionalmente garantito allo sviluppo della personalità.

Nella necessaria valutazione di tutti gli interessi in gioco, il diritto del minore di accedere all’identità dei genitori biologici acquisisce quindi un valore particolarmente rilevante. Secondo la Corte, inoltre, l’iniziale rifiuto dei genitori legali di conoscere l’identità del donatore non può ripercuotersi sul diritto dei figli di conoscere le proprie origini.

Poiché per i giudici né il diritto di conoscere l’identità del genitore biologico, né l’azione per ottenere l’accesso a tali informazioni presuppongono uno specifico limite di età, la richiesta può essere avanzata in linea teorica fin dai primi anni di vita del bambino e può essere presentata anche dai genitori legali purché sia accertato che l'obiettivo sia solo quello di informare il minore.

Il comunicato stampa del Bundesgerichtshof è disponibile a questo link.

 

Elisabetta Pulice
Pubblicato il: Mercoledì, 28 Gennaio 2015 - Ultima modifica: Martedì, 11 Giugno 2019
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