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TAR Umbria - sent. 20/2013: ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali
18 gennaio 2013

Il Tar Umbria ha annullato la deliberazione regionale che definiva le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in esecuzione del d.l. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011), attraverso l'introduzione di un ticket per l'attività libero professionale intramuraria dei medici dipendenti dal servizio sanitario.

Numero
20
Anno
2013

Oggetto del ricorso presentato da alcuni medici dipendenti del SSN ed esercenti l'attività libero professionale in regime di intra moenia è la deliberazione G.R. n. 911 del 5 agosto 2011, che prevedeva l'imposizione di un'aliquota del 29% sul valore tariffario di ogni singola prestazione eseguita in tale regime. L'atto è stato adottato in seguito ad un accordo tra la Regione e il Ministero della Salute (30 dicembre 2011), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 796, lett. p-bis) punto 2, della legge n. 296/2006, per la previsione di misure alternative all'applicazione del cd. ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Secondo tale disposizione, le Regioni possono, in seguito ad un accordo con il Ministero della Salute, prevedere misure alternative che siano appropriate e che garantiscano comunque il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Fra i motivi del ricorso:

  • La Regione ha introdotto, in via procedimentale, un nuovo tributo non previsto dalla normativa statale debordando dalle proprie competenze, in violazione anche degli artt. 117 e 119 Cost.;
  • Incompetenza della Giunta regionale ad adottare l'atto impugnato;
  • Il nuovo tributo è stato introdotto in violazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost.;
  • Eccesso di potere per sviamento: le prestazioni rese in regime di intra moenia non comportano aggravi per la finanza pubblica (essendo già completamente a carico dell'assistito);
  • Violazione dell'art. 1, co. 796, lett. p-bis, della l. n. 296/2006: la Regione non può tassare attività non rientranti nei LEA;
  • L'attività in regime di intra moenia è libero professionale con oneri totalmente a carico dell'assisto;
  • Le misure introdotte spingerebbero i pazienti ad usufruire dei servizi erogati dalle strutture private, con conseguenze pregiudizievoli anche per il SSN (violazione degli artt. 97 e 36 Cost.).

Il Tar Umbria, dopo aver affermato preliminarmente la giurisdizione del g.a., aver rigettato le eccezioni di inammissibilità dei resistenti e dichiarato ammissibile il ricorso, passa all'esame del merito della questione.

In primo luogo rileva che l'attività svolta dai medici in regime di intra moenia si qualifica come un tertium genus piuttosto che come attività libero professionale in senso stretto. La scelta per gli assistiti delle prestazioni sanitarie in tale regime è comunque libera, in quanto espressione del diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, al pari del ricorso alle prestazioni private, e integrale è l'onere a carico del paziente: «è incontrovertibile come è il paziente a farsi carico per intero dei costi delle prestazioni intra moenia e non già il S.S.N., non sussistendo il pagamento di alcun ticket, ovvero di compartecipazione/tassa al costo della prestazione, valevole per le sole prestazioni sanitarie in regime ordinario».

Ne segue, secondo il Tar, che l'introduzione di un'aliquota del 29% sul valore di tali prestazioni non sia configurabile come una forma di compartecipazione, quanto piuttosto una diversa forma di “finanziamento della spesa pubblica sanitaria”. «Ritiene il Collegio che le prestazioni in regime di intra moenia, in quanto erogate su specifica scelta del paziente e con costi a suo carico, non possano ricondursi nel novero delle prestazioni erogate dal S.S.N. al fine di soddisfare i LEA, fuoriuscendo quindi dall’ambito di operatività delle misure di partecipazione, da riferirsi appunto alle prestazioni di natura commutativa in rapporto di stretta correlazione con l’erogazione di un servizio pubblico. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 13 giugno 2008, n. 203) ha affermato che la disciplina di cui all’art. 1 c. 796 lett p) e p-bis) della L. 296/1996 ha finalità di garantire “il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei confronti di tutti i cittadini”. […] “l’ampio ventaglio di soluzioni alternative” - secondo la stessa nozione della Consulta (sent. 187/2012) - riconosciuto dall’art. 1 c. 796 lett p) e p- bis) della L. 296/2006 riguarda misure alternative di partecipazione al costo delle “prestazioni sanitarie” rispetto alla misura “ordinaria” della quota fissa o ticket di 10 euro sulla ricetta, non già al costo della “complessiva spesa sanitaria”».

Nel box download il testo completo della sentenza.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 18 Gennaio 2013 - Ultima modifica: Giovedì, 19 Settembre 2024
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