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Tribunale di Bologna - ord. 16 gennaio 2015: autorizzazione all’impianto di embrioni congelati nel 1996
16 gennaio 2015

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16 gennaio 2015, ha riconosciuto il diritto di una vedova di cinquant’anni di ottenere il trasferimento in utero degli embrioni crioconservati prima dell’entrata in vigore della legge 40, nonostante la morte del marito avvenuta nel 2011.

Numero
R.G. 9667/2014
Anno
2015

Il ricorso in via d’urgenza era stato rigettato nel maggio 2014.

Occorre ricordare che l’art. 5 della legge 40 del 2004 (peraltro mai citato nel testo dell’ordinanza), nel prevedere i requisiti soggettivi richiesti per l’accesso alle tecniche di PMA, specifica che i richiedenti debbano essere “entrambi viventi”.

All’epoca della crioconservazione degli embrioni, i coniugi avevano sottoscritto una “Dichiarazione di interesse al futuro impianto degli embrioni”, la quale viene considerata dal tribunale una “manifestazione di volontà idonea ad escludere gli embrioni crioconservati, del caso de quo, dalla categoria degli embrioni in stato di abbandono”, pur non potendo valere quale dichiarazione di consenso all’impianto degli embrioni.

Il tribunale, dopo avere affermato che gli embrioni non possono essere considerati in stato di abbandono alla luce della richiamata manifestazione di volontà dei coniugi, propone un’argomentazione che si svolge lungo tre passaggi fondamentali:

a) poiché il processo di fecondazione ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge 40, si deve applicare quanto previsto dalle linee guida, ex art. 7 della medesima legge, le quali affermano che “in caso di embrioni crioconservati, ma non abbandonati, la donna ha sempre il diritto di ottenere il trasferimento dei predetti”. Pertanto, il trasferimento degli embrioni crioconservati può essere condizionato esclusivamente dalla “volontà esclusiva della donna”;

b) le linee guida, a differenza di quanto in precedenza sancito dal TAR Lazio (NOTA), “devono considerarsi non frutto di autonoma fonte sub legislativa, ma di normativa di rango primario, in quanto fatte proprie, tramite la tecnica del rinvio, dalla stessa fonte legislativa”. Secondo il tribunale, “in quanto normativa emanata ad hoc ed avente un’applicazione specifica, ossia il regolamento delle procedure di fecondazione assistita iniziate ante L. 40/2004 e non ancore terminate”, la disciplina contenuta nelle linee guida, “in base al noto principio di specialità, ben può prevalere sulla normativa generale di cui alla L.40/2004, stabilendo una regolamentazione particolare volta a normare un nucleo specifico di situazioni”;

c) sulla base di queste argomentazioni, “del tutto illegittimo risulta il rifiuto” opposto alla richiesta di trasferimento degli embrioni crioconservati prima dell’entrata in vigore effettuata dalla coniuge superstite sulla base del suo “pieno diritto di ottenere l'impianto degli embrioni venuti in essere”, e ordina “all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna “Policlinico Sant'Orsola-Malpighi”, in favore della reclamante, il trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati dal 1996 nel centro di procreazione medicalmente assistita del medesimo Policlinico, provenienti dalla stessa reclamante e dal di lei marito”.

Simone Penasa
Pubblicato il: Venerdì, 16 Gennaio 2015 - Ultima modifica: Martedì, 11 Giugno 2019
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