Il Tribunale di Milano ha condannato una struttura sanitaria ad effettuare la diagnosi genetica preimpianto, o a provvedere all’erogazione della prestazione anche in altra struttura in caso di mancanza della strumentazione, a favore di una coppia affetta da malattia genetica grave, tale da poter portare ad un aborto terapeutico.
Tribunale di Milano - ord. 18 Aprile 2017: procreazione medicalmente assistita e accesso alla diagnosi genetica preimpianto
18 aprile 2017
Una coppia ha citato in giudizio una struttura pubblica ospedaliera in seguito al diniego ad effettuare la diagnosi genetica preimpianto (PDG). La coppia chiedeva di avere accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi genetica preimpianto in conseguenza del rischio del 50% di trasmettere alla prole l’estosi multipla ereditaria, patologia irreversibile da cui era affetto uno dei ricorrenti. Si chiedeva inoltre che le procedure di procreazione medicalmente assistita fossero rese in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale sent. 151 del 2009 e che si provvedesse all’impianto dei soli embrioni sani. I ricorrenti ritengono che il giudice debba disapplicare gli artt. 1, comma 1 e 2, 4 comma 1 della legge 40/2004 per contrasto con l’art. 8 della CEDU, in considerazione della patologia che li pone in condizione di non fertilità e eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale degli stessi per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13, 32 e 117 Cost. Da ultimo si richiedeva il rimborso delle spese sostenute in centri stranieri per effettuare dette analisi, rilevata anche la sussistenza del periculum in mora in ragione dell’età della ricorrente.
La struttura ospedaliera resistente riteneva insussistente il requisito del fumus boni iuris, in quanto il rifiuto all’erogazione della prestazione era stato unicamente determinato dalla mancanza di strumentazione e competenze tecniche necessarie. Si contestava anche il profilo del periculum in mora evidenziando, tra le motivazioni riportate, la mancata inclusione delle prestazioni in quelle obbligatorie a carico del servizio sanitario nazionale.
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli gli artt. 1, comma 1 e 2, 4 comma 1 della legge 40/2004 «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) della L. n. 194/1978, accertate da apposite strutture pubbliche». La legge n. 194/1978 diventa così il parametro per valutare quali coppie possano accedere all’analisi prenatale, infatti nei casi in cui è ammesso abortire dopo i 90 giorni, appare irragionevole impedire l’analisi preimpianto, che consente di acquisire anticipatamente informazioni sulle condizioni di salute dell’embrione. Viene così concesso il ricorso a questa pratica nei casi di accertate e «rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». Sebbene al momento della decisione manchi l’auspicato intervento da parte del legislatore, il giudice ritiene di potersi pronunciare nel caso di specie, poiché la sentenza n. 96/2015 è una sentenza additiva di principio.
Nel verificare quanto stabilito dalla sentenza n. 96/2015 la Corte ha considerato l’estosi multipla ereditaria integrante il requisito della gravità, in base alla relazione di CTU. Quest’ultima ha infatti evidenziato l’impatto che le complicanze fisiche e psicologiche della patologia comportano alla salute. Ciò considerato, un concepito affetto da tale malattia consisterebbe in un pericolo per la salute psichica della ricorrente. La Corte ritiene soddisfatto anche il secondo requisito, essendo pacifico che la «struttura ospedaliera pubblica in esame sia abilitata a svolgere la PGD e sia sottoposta ad autorizzazioni e controlli pubblici». Si precisa che la struttura è idonea dal punto di vista organizzativo e strutturale, «difetta invece (…) il requisito tecnologico relativo alla specifica strumentazione necessaria». Sotto questo profilo la Corte ribadisce che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela alla salute, sebbene finanziariamente condizionato, non possa essere menomato nel suo nucleo irriducibile e quindi non sia decisiva la mancata inclusione della prestazione nei L.E.A..
Ritenuto sussistente anche il requisito del periculum in mora data l’età della ricorrente, la Corte accoglie il ricorso accertando la sussistenza del diritto in capo alla coppia ad accedere alla procreazione medicalmente assistita con PGD e trasferimento in utero dei soli embrioni sani presso la struttura ospedaliera convenuta. Il giudice precisa inoltre che qualora questa non possa erogare la prestazione in forma diretta, ciò debba avvenire «in forma indiretta mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie».
Infine si dichiara inammissibile la domanda di rimborso per le spese sostenute all’estero per trattamenti di PGD.
Il testo è disponibile nel box download.
A questo link il Dossier: come è cambiata la legge 40 (2004-2017).