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Tribunale di Milano - ord. del 09 gennaio 2018: conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale in caso di conflitto tra genitori
9 gennaio 2018

Il Tribunale civile di Milano ha risolto un conflitto tra genitori riguardante l’adempimento del dovere di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119/2017 (“legge Lorenzin”), disponendo che i minori siano sottoposti alle vaccinazioni in questione.

Anno
2018

Il caso riguarda un conflitto sorto tra due genitori, tra i quali è pendente un procedimento di divorzio, riguardo la sottoposizione dei figli alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119/2017.

Il Tribunale sottolinea il carattere di “intervento collettivo” delle vaccinazioni, volte a salvaguardare non solo la salute dei soggetti che vi si sottopongono ma anche, in quanto necessarie per controllare la trasmissione delle malattie nella collettività, a tutelare la sicurezza dei soggetti vulnerabili (immunodeficienti congeniti o immunodepressi), che non possono dunque essere vaccinati.

Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo la previsione dell’art.1 comma 3 del decreto legge 73/2017 (convertito poi nella legge n. 119/2017), l’unica giustificazione per non sottoporre i figli minori a una vaccinazione obbligatoria possa essere trovata in un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”. Un tale pericolo, però, non è stato dimostrato dal genitore resistente, che si è limitato ad eccepire di aver differito l’adempimento dell’obbligo per verificare se i figli fossero già immunizzati per le malattie per cui è prevista la vaccinazione obbligatoria, senza però attivarsi perché ciò fosse accertato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente.

Il Tribunale quindi dispone che i minori siano sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, escludendo però quelle atte a prevenire le malattie per le quali sia accertata dall’ASST competente la loro immunizzazione.

Nel box download è disponibile il testo dell’ordinanza (fonte: Rivista Responsabilità Medica ).

Irena Iannelli
Pubblicato il: Martedì, 09 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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