Il Giudice Tutelare di Roma ha ritenuto che, qualora non vi sia contrasto tra l’amministratore di sostegno e il medico curante sull’opportunità di interrompere i trattamenti di sostegno vitale del malato incapace (art. 3 comma 5, legge n. 219 del 2017), il rifiuto dei trattamenti sanitari vitali può essere esercitato esclusivamente dall’amministratore.
Tribunale di Roma – Decreto 23 settembre 2019: rifiuto trattamenti sanitari vitali da parte dell’amministratore di sostegno in conformità alla legge 219 del 2017
23 settembre 2019
L’amministratore di sostegno di una donna, la quale da due anni versava in stato vegetativo irreversibile, ha presentato un’istanza al Giudice Tutelare per ottenere l’autorizzazione, previo percorso di cure palliative e sedazione profonda, a procedere all’interruzione dei trattamenti sanitari che la mantenevano in vita. Egli fondava tale richiesta sul rispetto della di lei chiara volontà: la donna, infatti, in passato aveva più volte affermato alla presenza dei suoi più stretti affetti che, se fosse caduta in stato vegetativo, non avrebbe mai voluto continuare a vivere in quelle condizioni.
Il Giudice Tutelare ha dichiarato il non luogo a provvedere su tale istanza alla luce della disciplina sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017). Ha affermato che l’amministratore di sostegno, in quanto rappresentante esclusivo in ambito sanitario del malato incapace, è l’unica persona abilitata a esercitare il consenso ai trattamenti sanitari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge citata. Questo implica che, nel caso di specie, l'amministratore è anche l'unico soggetto che ha il potere di rifiutare le cure proposte, previo accertamento della volontà del malato (anche in via presuntiva o alla luce delle dichiarazione precedentemente espresse dall'amministrata). Il Giudice ha quindi escluso qualsiasi suo intervento di merito nella decisione di interrompere tali trattamenti ribadendo l’unica condizione prevista legislativamente, assente nel caso in questione, che potrebbe legittimare il suo intervento. Ai sensi dell'art. 3 comma 5, infatti, la decisione può essere rimessa al Giudice Tutelare su ricorso di una delle parti soltanto qualora il medico, in contrasto con l’amministratore di sostegno, ritenga che le cure siano invece appropriate e necessarie.
Il testo della decisione è disponibile nel box download.