Vai menu di sezione

UK - Court of Session (Inner House) - Ross v. Lord Advocate: perseguibilità per suicidio assistito
19 febbraio 2016

La Inner House della Court of Session ha respinto un appello contro una decisione della Outer House in base alla quale il rifiuto del Lord Advocate di pubblicare linee guida specifiche relative alla perseguibilità per suicidio assistito non costituisce una violazione dell’art. 8 Cedu.

Numero
[2016] CSIH 12
Anno
2016

Il ricorrente, Gordon Ross, impugna la decisione con la quale la corte inferiore aveva rigettato il ricorso avverso il rifiuto del Lord Advocate (il responsabile per la pubblica accusa) relativo alla pubblicazione di linee guida per l’individuazione dei presupposti per l’imputazione per suicidio assistito. Secondo il ricorrente tale diniego rappresenterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il sessantacinquenne Gordon Ross è affetto da diabete, problemi cardiaci e morbo di Parkinson, non è più autosufficiente, ma conserva ancora una piena capacità. A motivo del protrarsi della sua malattia, egli ritiene che in futuro le proprie condizioni di vita gli diverranno intollerabili e cercherà l’aiuto di un terzo per porre termine alla propria esistenza. Egli si è quindi rivolto al Lord Advocate chiedendo la pubblicazione di linee guida specifiche sulla perseguibilità, in base alla legge scozzese, dell’assistenza al suicidio.

In Inghilterra e in Galles l’assistenza al suicidio è un reato in base all’art. 2(1) del Suicide Act 1961, come modificato nel 2009. Proprio nel 2009, però, la House of Lords, nel caso Purdy , aveva stabilito che il rifiuto del Director of Public Prosecutions (il responsabile della pubblica accusa per l’Inghilterra e il galles, equivalente al Lord Advocate scozzese) di pubblicare le linee guida sulla perseguibilità del reato costituivano una violazione dell’art. 8 Cedu. Secondo la House of Lords, infatti, le disposizioni del prosecutorial code non erano abbastanza precise e accessibili da permettere agli individui di comprendere se un loro eventuale aiuto ad una persona nelle fasi finali dell’esistenza costituisse reato oppure no. Alla sentenza Purdy ha fatto seguito, nel 2010, la pubblicazione delle linee guida del DPP sull’assistenza al suicidio.

In Scozia, tuttavia, il quadro normativo è lievemente differente: il suicidio assistito non è perseguito come reato. L’assistenza al suicidio, però, può configurare il reato di omicidio colposo, qualora la condotta sia la causa diretta e immediata della morte (“immediate and direct cause” of death).

Entrambe le parti in causa (Ross e Lord Advocate) concordano sul fatto che l’art. 8 Cedu trovi applicazione: il ricorrente ha il diritto di decidere di taluni aspetti della propria vita privata, inclusa la determinazione dei momenti finali della propria esistenza. Ciò, però, non equivale a riconoscere l’esistenza di un “diritto al suicidio”.

La Inner House ha confermato all’unanimità la decisione inferiore. Il caso Purdy è connotato da elementi di differenziazione rispetto alla questione sollevata dal signor Ross, soprattutto dal punto di vista del quadro normativo. Il reato di assistenza al suicidio in Inghilterra e Galles è molto più ampio rispetto alle previsioni della legge scozzese e copriva (prima delle linee guida del DPP del 2010) condotte che in Scozia non sarebbero, comunque, reato.

Ross, inoltre, non ha impugnato direttamente le previsioni sostanziali del codice penale, ma semplicemente il rifiuto oppostogli dal Lord Advocate. Diversamente dal caso Nicklinson, non è stato sostenuto che il quadro normativo costituisce un’interferenza sproporzionata con i diritti del ricorrente come tutelati dalla Cedu. I giudici, tuttavia, ribadiscono quanto già affermato dalla UK Supreme Court nel caso Nicklinson , ossia la decisione circa la perseguibilità penale dell’assistenza al suicidio spetta al Parlamento (sia esso Westminster o Holyrood): il mancato riconoscimento della discrezionalità del parlamento, in questo caso, sarebbe un affronto al "principle of democratic rule”. Infine, i giudici ricordano che nel maggio 2015 il parlamento scozzese ha rigettato un disegno di legge che avrebbe disciplinato l’assistenza al suicidio.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 19 Febbraio 2016 - Ultima modifica: Venerdì, 29 Novembre 2024
torna all'inizio