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UK - Supreme Court - R (on the application of Nicklinson and another) (AP) (Appellants) v. Ministry of Justice (Respondent): assistenza al suicidio
25 giugno 2014

Dopo la High Court, e la Court of Appeal, anche la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che la Section 2 del Suicide Act del 1961 non deve essere dichiarata, per il momento, in contrasto con l’art. 8 della CEDU.

Numero
[2014] UKSC 38
Anno
2014

Essendo le decisioni relative alla fine della vita coperte dall’art. 8, co. 1 della Convenzione, la Corte era chiamata a stabilire se il divieto di assistenza al suicidio posto dalla Section 2 del Suicide Act dovesse essere considerato giustificabile, ex art, 8, co. 2, in quanto «in accordance with the law and … necessary in a democratic society ... for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others».

Secondo il governo la previsione si giustificherebbe perché orientata a salvaguardare la vita «by protecting the weak and vulnerable and especially those who are not in a condition to take informed decisions against acts intended to end life or to assist in ending life».

Cinque dei nove giudici hanno ritenuto che la Supreme Court avesse il potere di dichiarare la Section 2 incompatibile con l’art. 8, ma solo due di questi sarebbero stati orientati a favore di una dichiarazione di incompatibilità nel caso concreto.

Gli altri tre hanno ritenuto che il preferable forum per prendere la decisione debba essere in primo luogo il Parlamento, pur non escludendo che nel caso in cui esso non modificasse la previsione, possa in futuro intervenire un giudice dichiarandone l’incompatibilità con l’art. 8 CEDU.

Alcuni giudici, inoltre, sembrano favorire l’ipotesi di un sistema autorizzatorio giudiziale ex ante sui singoli casi rispetto al meccanismo di gestione successivo instaurato con le guidelines del Director for Public Prosecution, affidato all’esercizio discrezionale dell’azione penale. Nelle parole di Lord Neuberger:

«[a] system whereby a judge or other independent assessor is satisfied in advance that someone has a voluntary, clear, settled, and informed wish to die and for his suicide then to be organised in an open and professional way, would, at least in my current view, provide greater and more satisfactory protection for the weak and vulnerable, than a system which involves a lawyer from the DPP’s office inquiring, after the event, whether the person who had killed himself had such a wish, and also to investigate the actions and motives of any assister, who would, by definition, be emotionally involved and scarcely able to take, or even to have taken, an objective view».

Il rigetto della domanda deriva anche da alcune lacune in «the evidence and arguments laid before the courts».

La House of Lords discuterà il 18 luglio del disegno di legge sul suicidio assistito presentato da Lord Falconer. Il testo è richiamato anche nel ricorso presentato, ma non viene tenuto in considerazione dai giudici anche in ragione del fatto che tale disegno di legge riguarda pazienti che possano essere qualificati come “malati terminali” condizione non applicabile ai ricorrenti.

Nel box download il testo della pronuncia.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 25 Giugno 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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