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UK - Court of appeal (Civil Division) - Caso Alfie Evans: interruzione trattamenti di sostegno vitale su minori
25 aprile 2018

Il 25 aprile 2018 la Court of Appeal (sezione civile) ha rigettato i ricorsi proposti dai genitori di Alfie Evans contro la decisione della High Court of Justice di sospendere i trattamenti di sostegno vitale e di vietare il trasferimento del bambino in Italia per affidarlo alle cure dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Numero
[2018] EWCA 984 (Civ)
Anno
2018

L’appello trae origine dal fatto che dopo la sospensione, ordinata dal giudice, del sistema di ventilazione artificiale il bambino abbia continuato a respirare da solo in modo sufficiente a mantenere la propria viability. Alla luce di questo fatto inaspettato, i ricorrenti chiedono che venga riformata la precedente decisione così da consentire il ripristino dei trattamenti di sostegno vitale o il trasferimento a Roma del minore.

Nella sentenza il giudice sottolinea come dalla lettura della documentazione medica prodotta durante il processo risultasse nota la possibilità che si verificasse un periodo, non definito, di sopravvivenza per il minore a seguito della rimozione del sistema di ventilazione artificiale. Per ritenere questi fatti un cambiamento significativo della condizione clinica del bambino, sarebbero quindi necessarie delle prove mediche attestanti tale circostanza.

In assenza di una tale documentazione il giudice ritiene che non sussistano le basi giuridiche per ritenere che sia stato emesso in precedenza un giudizio erroneo. Questi eventi quindi non possono considerarsi un cambiamento tale delle circostanze da determinare una riforma della decisione presa in precedenza dal giudice, non essendo inoltre presenti valide prove che possano suggerire che quanto sta accadendo sia materialmente diverso da quanto previsto nel momento in cui fu ordinata la sospensione dei trattamenti.

In merito poi alla richiesta di trasferimento del bambino a Roma, il giudice ritiene che anche sotto questo profilo non ci sia stato alcun cambiamento rilevante.

Il fatto che siano stati modificati alcuni dettagli del piano di trasferimento e che sia stato dato l’appoggio formale del governo italiano e del Papa non cambia le modalità con cui verrà realizzato il trasferimento e i rischi ad esso connessi.

Inoltre, il giudice evidenzia come se si fosse ritenuto quale best interest del minore continuare il trattamento di ventilazione artificiale non ci sarebbe stato bisogno del trasferimento in Italia, ma tale trattamento sarebbe stato offerto da una struttura all’interno del territorio del Regno Unito.

Nella sentenza vengono poi analizzate le altre questioni proposte dai ricorrenti.

Per quanto riguarda la supposta violazione dei diritti del minore alla libera circolazione e all’accesso ai servizi all’interno del territorio UE, il giudice afferma che l’applicazione del gold standard, in questo caso il best interest, rappresenta il principio fondamentale seguito dalle corti inglesi nella decisione di questi casi, a cui non può esservi deroga.

Ma anche qualora fosse possibile un bilanciamento di tale principio con il diritto alla libera circolazione, il giudice non ritiene che l’esercizio di tale diritto possa in qualche modo modificare la decisione di sospendere i trattamenti di sostegno vitale, basata sul best interest del minore e sull’esistenza di una gerarchia di valori in cui il benessere del bambino costituisce un elemento di primaria rilevanza.

In merito all’attribuzione della cittadinanza italiana al bambino e all’individuazione dello Stato competente a decidere quale sia il best interest del minore, il giudice evidenzia come il Regolamento Bruxelles II bis preveda in questi casi quale fattore determinante per l’attribuzione della competenza il luogo di abituale residenza del bambino. A questo proposito, appare evidente che il minore sia sempre stato abitualmente residente in Inghilterra e Galles.

Infine, per quanto riguarda la possibilità che i medici dell’ospedale Alder Hey siano perseguiti per l’uccisione di un cittadino italiano dalle autorità italiane competenti, il giudice ribadisce ancora una volta come l’unica considerazione rilevante ai fini della decisione da prendere sia la tutela del best interest del minore. L’impatto di tale decisione su adulti e professionisti sanitari non è un elemento che il giudice deve tenere in considerazione in questo contesto.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Per quanto riguarda la vicenda di Alfie Evans, si rimanda anche alla lettura della seguente scheda.

Marta Fasan
Pubblicato il: Mercoledì, 25 Aprile 2018 - Ultima modifica: Martedì, 02 Novembre 2021
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