Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale austriaca la Legge federale n. 242/2021 che disciplina l’assistenza al suicidio in Austria, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Austria – L. n. 242/2021: legge sull’assistenza al suicidio (Sterbeverfügungsgesetz – StVfG)
31 dicembre 2021
La Legge è composta dai seguenti quattro articoli:
- Art. 1 “Legge federale sull’adozione di disposizioni relative alla morte” (Bundesgesetz über die Errichtung von Sterbeverfügungen);
- Art. 2 “Modifica della legge sugli stupefacenti” (Änderung des Suchtmittelgesetzes);
- Art. 3 “Modifiche al Codice penale” (Änderung des Strafgesetzbuches);
- Art. 4 “Entrata in vigore” (Inkrafttreten)
L’art. 1 Sez. 1 (“Disposizioni generali”) definisce innanzitutto l’ambito di applicazione e le finalità della presente legge, stabilendo che la stessa, oltre a potersi applicare ai soli cittadini austriaci o a chi ha la residenza abituale in Austria, ha l’obiettivo di regolamentare i requisiti e l'efficacia delle "disposizioni relative alla morte" come frutto di una decisione permanente, libera e autodeterminata (art. 1, sez. 1. 1, §1). A tal proposito, se da una parte non è previsto alcun obbligo di fornire assistenza al suicidio (tra cui la somministrazione di farmaci, la consulenza medica o la stesura dell'atto con cui si dichiara di voler accedere a tale procedura), d’altra parte i soggetti che forniscono tale assistenza (il farmacista, il medico o il legale) non possono subire pregiudizi derivanti da tali operazioni (art. 1 sez. 1, §2).
Successivamente la legge si occupa di fornire alcune definizioni utili tra cui:
- Sterbeverfügung (tradotto letteralmente come “disposizioni relative alla morte”) è definito come una dichiarazione di volontà con la quale una persona che vuole morire stabilisce la sua decisione permanente, libera e autodeterminata di porre fine alla propria vita;
- Hilfeleistung (“assistenza”) è definita come il sostegno fisico alla persona che è intenzionata a morire nell'attuazione di misure che pongono fine alla vita; l'educazione medica o la partecipazione all'istituzione di un decesso non è un'assistenza;
- Dokumentierende Person (letteralmente “persona che documenta”), espressione con cui la legge si riferisce al notaio o a un dipendente legalmente qualificato come rappresentante dei pazienti;
- Präparat (“preparato”) è definito come una dose letale di pentobarbital di sodio o un altro agente specificato dalla prescrizione che pone fine alla vita della persona.
L’art. 1 Sez. 2 si occupa poi del “Sterbeverfügung” (disposizioni relative alla morte), stabilendo che tale atto, oltre ad essere personalissimo, deve contenere l'espressa dichiarazione che la decisione di porre fine alla propria vita è stata presa liberamente, in modo autodeterminato e sufficientemente informato. Inoltre, nello stesso atto può esserci l’indicazione della persona che presterà assistenza (art. 1 sez. 2, §5).
Quanto ai requisiti richiesti per manifestare la volontà di accedere all’assistenza al suicidio, essi sono elencati all’art. 1 sez. 2, §6 che prevede:
1. La cittadinanza austriaca o residenza abituale;
2. la maggiore età;
3. la capacità decisionale e una decisione presa in modo libero, autodeterminato e priva di vizi del consenso;
4. una malattia terminale o una malattia grave e permanente con sintomi persistenti, le cui conseguenze compromettono in modo permanente l'intero stile di vita della persona interessata causando uno stato di sofferenza che non può essere altrimenti evitato dall'interessato.
Ulteriori cautele sono previste dall’art. 1 sez. 2, §7 il quale stabilisce che la stesura dello Sterbeverfügung deve essere preceduta dalla dichiarazione di due medici, tra cui un palliativista, che confermi che la persona che vuole morire ha espresso una decisione libera e autodeterminata, che indichi l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, eventuali alternative palliative, il dosaggio e le modalità di assunzione del preparato, oltre all’indicazione di una consulenza che potrebbe essere utile nel singolo caso.
Quanto all’attuazione delle volontà espresse nello Sterbeverfügung, si prevede che la procedura di aiuto al suicidio non può essere messa in atto prima di dodici settimane dalla stesura della dichiarazione dei due medici precedentemente illustrata, termine ridotto a due settimane nel caso di malattia terminale (art. 1 sez. 2, §8).
La conservazione dello Sterbeverfügung deve avvenire a mezzo di un registro elettronico ed è effettuata dal Ministro federale responsabile dell'assistenza sanitaria. Da questo registro si può poi risalire alla persona che ha disposto l'atto utilizzando un codice di identificazione personale specifico (art. 1 sez. 2, §9).
Inoltre, lo Sterbeverfügung che indichi la volontà di morire cessa di essere efficace qualora la persona disposta a morire lo revochi o ne indichi l’inefficacia. Allo stesso modo non è efficace se è passato un anno dalla sua emissione.
L’art. 2 prevede poi delle modifiche sulla legge in materia di sostanze stupefacenti, in modo da garantire l’applicazione della procedura di aiuto al suicidio così come modificata.
L’entrata in vigore della legge è fissata in data 1° gennaio 2022 (art. 3).
Il testo della legge è disponibile al seguente link e nel box download.
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