Vai menu di sezione

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Provvedimento 468/2016: modifiche allo schema di regolamento che disciplina la manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di PMA
10 novembre 2016

Il Garante, con provvedimento. n. 468 del 10 novembre 2016, ha adottato un parere sulla proposta di modifica del regolamento che disciplina la manifestazione di volontà di accedere alla PMA.

Numero
468

Il Ministero della Salute ha richiesto un parere al Garante per la protezione dei dati personali in merito allo schema di regolamento che andrebbe a modificare il “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita” del 16 dicembre 2004, per aggiornarne la disciplina sul consenso informato e renderla coerente a quanto statuito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 151/2009 e n. 162/2014. Il Garante ha indicato una serie di modifiche da apportare allo schema di regolamento in modo che siano rispettati gli obblighi di informativa per il trattamento dei dati personali previsti in particolare dall’art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lo schema di regolamento trova fondamento nell’art 6, co. 3, della l.n. 40/2004, che richiede l’espressione per iscritto della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di entrambi i soggetti ed altri requisiti assicurano volti ad assicurare la formazione di un libero consenso informato. Sulla base di tale disposizione il Ministro della giustizia e il Ministro della salute avevano emanato il “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita” (Decreto 16 dicembre 2004, n. 336) per determinare: i) il contenuto minimo dell’informativa che deve essere fornita ai richiedenti affinché possano formare il consenso informato; ii) le modalità con le quali devono essere fornite le informazioni; iii)  le modalità con le quali deve essere espressa la volontà di accedere alle tecniche di cui trattasi.

Il Garante individua la necessità di un aggiornamento della disciplina del consenso informato per le coppie che richiedono l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in ragione di due motivazioni: la prima è costituita dagli elementi di novità introdotti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 151/2009 e n. 162/2014. Infatti, per quando interessa in questa sede, la prima ha introdotto una deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni in determinate situazioni; mentre la sentenza del 2014 ha dichiarato incostituzionale il divieto al ricorso alla PMA di tipo eterologo.

La seconda motivazione riguarda il contenuto dello schema di regolamento, il quale disciplinando "gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita”, consente la raccolta di una notevole quantità di informazioni personali degli assistititi idonee anche a rivelare lo stato di salute dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 196/2003): essendo dati personali e molto delicati, richiedono un certo livello di tutela che può essere assicurato dal rispetto della disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le principali modifiche richieste sono le seguenti:- all’art 1 dello schema di regolamento deve essere indicata espressamente la necessità di fornire all’interessato l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art 13 del d.lgs. 196/2003;

-  è necessario predisporre ed inserire nel punto 23 dell’Allegato allo schema di regolamento un modello di informativa ed una richiesta di consenso al trattamento dei dati personali che contenga tutte le informazioni di cui all’art 13 del Codice e ne rispetti i criteri ivi indicati;

- il Garante sottolinea ancora la necessità di informare esaustivamente le coppie che si sottopongono a tali tecniche, che i loro dati e quelli relativi ai nati, “verranno trasmessi al centro nazionale trapianti per implementare il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”.

Qui il testo del parere del Garante. 

Francesca Rigo
Pubblicato il: Giovedì, 10 Novembre 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Luglio 2019
torna all'inizio