La legge 11 gennaio 2018, n. 3, pubblicata in GU il 31 gennaio 2018 e conosciuta come “legge Lorenzin”, è entrata in vigore il 15 febbraio 2018.
L. 3/2018: nuove norme per la sperimentazione clinica, per gli ordini professionali, attenzione alla medicina di genere e sanzioni più forti per l’esercizio abusivo della professione
11 gennaio 2018
La legge si apre con una delega che il Parlamento ha disposto nei confronti del Governo affinché questo si occupi del “riassetto e della riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicina per uso non umano” (Art 1).
Si propone inoltre una semplificazione delle procedure per l’utilizzo di materiale biologico e clinico a scopi di ricerca, che residua dalle precedenti attività diagnostiche o terapeutiche.
La legge introduce un piano volto alla diffusione della medicina di genere (intesa come ambito della medicina che cerca una relazione tra l’efficacia di determinate terapie predisposte per una patologia e l’appartenenza a un determinato genere). In particolare, sempre rispetto questa branca della medicina, si sottolinea la necessità di promuovere la ricerca in ambito biomedico e farmacologico, l’insegnamento e di far sì che di essa si tenga conto nella costruzione dell’informazione pubblica rispetto alla salute e alle gestione delle malattie.
Rispetto agli ordini professionali si individuano due livelli di rappresentanza: una a livello territoriale e una livello nazionale. La normativa introduce nuovi ordini professionali, rispetto ai quali saranno necessari dei decreti attuativi per definire l’ambito di attività di ogni professione e il titolo per richiesto per l’iscrizione all’albo.
L’art. 12 della legge inasprisce le sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione previsto nell’art 348 c.p.; si prevedono sanzioni pecuniarie e detentive più stringenti e la confisca, prima facoltativa, diventa obbligatoria.
Rispetto alla professione del farmacista si prevedono inoltre delle sanzioni amministrative per la detenzione di medicinali guasti, scaduti o imperfetti nel caso in cui si escluda comunque la loro destinazione al commercio (art 12 comma 4) e la stessa sanzione prevista dall’art 9 della legge n.376/2000 nel caso in cui dispensi sostanze dopanti per finalità diverse da quelle proprie.
Infine allo straniero che possiede la qualifica di medico acquistata in un paese non appartenente all’Unione Europea viene data la possibilità di partecipare a attività finalizzate alla formazione o all’aggiornamento. L’autorizzazione è temporanea per un massimo di due anni.
La legge è disponibile a questo link.