Nota a Corte eur. Dir. Uomo 16 dicembre 2010 (A, B e C v. Irlanda)
Articolo pubblicato in Diritto pubblico comparato ed europeo , 2011, Vol. II, pp. 445 - 454
Nota a Corte eur. Dir. Uomo 16 dicembre 2010 (A, B e C v. Irlanda)
Articolo pubblicato in Diritto pubblico comparato ed europeo , 2011, Vol. II, pp. 445 - 454
ABSTRACT
Nella sentenza A, B e C v. Irlanda, la Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce che la mancata previsione dell'aborto per ragioni di salute o benessere della donna, in Irlanda, non costituisce violazione dell'art. 8 CEDU poiché, in assenza di consenso politico e scientifico fra gli Stati quanto all'inizio della vita, tale decisione rientra nel margine d'apprezzamento statale, la cui ampiezza è inversamente proporzionale rispetto al livello di consenso; costituisce una violazione degli obblighi positivi dello Stato ex art. 8, invece, la mancata attuazione legislativa dell'art. 40 Cost. irlandese, il quale, nel riconoscere il diritto alla vita del nascituro, richiede che vengano fornite informazioni sui servizi disponibili, al fine di tutelare l'eguale diritto della madre. Dopo una breve ricostruzione del diritto irlandese in tema di aborto, volta a comprendere le ragioni dei ricorsi e della difesa del Governo, ci si sofferma sui motivi che le ricorrenti adducono per dimostrare la violazione dell'art. 8 CEDU da parte dell'Irlanda e sul nodo cruciale dell'argomentazione della Corte che riguarda il rapporto tra il consenso d'opinione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e l'ampiezza del margine di apprezzamento che deve essere accordato ad uno Stato nella disciplina di una determinata materia.