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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Lambert v. Francia: esclusa la violazione dell’articolo 2 CEDU in relazione alla decisione di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale
5 giugno 2015

Con la sentenza del 5 giugno 2015 la Grand Chamber ha affermato (con una maggioranza di dodici a cinque) che non sussiste violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della CEDU in riferimento all’attuazione della decisione del Consiglio di Stato francese del 24 giugno 2014, con la quale era stata autorizzata l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale a Vincent Lambert. 

Numero
ric. n. 46043/14
Anno
2015

Com’è noto, il Conseil d’État aveva adottato tale decisione a seguito di una lunga vicenda processuale che ha visto contrapposti i parenti del paziente e che ha sollevato numerosi dibattiti in Francia sulla legislazione in materia di fine vita.

Considerata la complessità delle questioni dal punto di vista medico-scientifico, etico e deontologico, il Consiglio di Stato aveva ritenuto di doversi basare sull’esito della valutazione affidata a un collegio di medici e sulle osservazioni presentate dall’Académie nationale de médecine, dal Comité Consultatif National d’Ethique, dal Consiglio dell’ordine dei medici e dallo stesso Jean Leonetti, espressamente interpellati in relazione alle nozioni di "obstination déraisonnable” e di “maintien artificiel de la vie” di cui all’articolo L. 1110-5 del Code de la Santé Publique.

La Corte EDU, adita dai genitori di Vincent Lambert, nel giugno 2014 aveva chiesto al governo francese di sospendere l’esecuzione della sentenza del Conseil d’État, in applicazione dell’articolo 39 del suo Regolamento, in base al quale la Corte può indicare delle misure provvisorie, obbligatorie per lo Stato interessato, qualora ritenga «che il ricorrente possa essere esposto al rischio reale di subire danni gravi e irreversibili qualora non fosse applicata la misura in questione».

Con la sentenza in commento, la Grand Chambre ha rilevato, in riferimento all’articolo 2 della CEDU, come non esista un consenso tra gli Stati membri riguardo all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, e come invece ci sia consenso, nonostante le differenze di disciplina, sulla fondamentale importanza delle volontà del paziente nei processi decisionali. Conseguentemente, secondo la Corte, nell’ambito del fine vita, così come in quello dell’inizio vita, “States must be afforded a margin of appreciation, not just as to whether or not to permit the withdrawal of artificial life sustaining treatment and the detailed arrangements governing such withdrawal, but also as regards the means of striking a balance between the protection of patients’ right to life and the protection of their right to respect for their private life and their personal autonomy” (p.to 148).

Inoltre “(t)he Court is keenly aware of the importance of the issues raised by the present case, which concerns extremely complex medical, legal and ethical matters. In the circumstances of the case, the Court reiterates that it was primarily for the domestic authorities to verify whether the decision to withdraw treatment was compatible with the domestic legislation and the Convention, and to establish the patient’s wishes in accordance with national law. The Court’s role consisted in ascertaining whether the State had fulfilled its positive obligations under Article 2 of the Convention” (p.to 181).

Sulla base di questo approccio la Corte ha ritenuto che sia la disciplina legislativa francese, così come interpretata dal Conseil d’État, sia il processo decisionale, condotto in maniera meticolosa nel caso di specie, siano da ritenere compatibili con l’articolo 2 della Convenzione. Anche in riferimento ai ricorsi giurisdizionali a disposizione dei ricorrenti, la Corte ha affermato che il presente caso è stato oggetto di un esame approfondito, nel quale tutti i diversi punti di vista hanno avuto modo di esprimersi e tutti gli aspetti sono stati a lungo soppesati, alla luce tanto di una perizia medica dettagliata, quanto delle osservazioni generali delle più alte istanze mediche ed etiche.

La Corte conclude ritenendo quindi che le autorità francesi abbiano rispettato gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 della Convenzione, tenuto conto del margine di apprezzamento riconosciuto loro nel caso di specie.

La Corte ha inoltre dichiarato assorbito il motivo di ricorso basato sull’articolo 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e manifestamente infondati quelli basati sull’articolo 6 (Diritto a un equo processo).

Il testo completo della sentenza è reperibile al seguente link .

A questo link, nel box download, un commento di Carlo Casonato comparso  in La nuova giurisprudenza civile commentata, 9, 2015, 489-501.

A questo link notizie sulla riforma della legge sul fine vita attualmente in discussione in Francia.

Elisabetta Pulice
Pubblicato il: Venerdì, 05 Giugno 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
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