Con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, censurata dal giudice a quo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso.
Corte costituzionale - sent. 272/2017: gestazione per altri, interesse del minore e certezza degli status
22 novembre 2017
In accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 263 cod. civ. dal curatore speciale di un minore, il Tribunale ordinario di Milano aveva dichiarato che lo stesso minore non è figlio della donna che lo ha riconosciuto.
La vicenda riguarda un caso di surrogazione di maternità, attraverso ovodonazione, realizzata all’estero.
Il certificato di nascita del bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani, era stato regolarmente trascritto in Italia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni aveva avviato delle indagini nel corso delle quali era emerso il ricorso alla gestazione per altri e aveva quindi avviato il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, conclusosi con una dichiarazione di non luogo a provvedere, avendo il test genetico confermato la paternità biologica di colui che aveva effettuato il riconoscimento.
Su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale per i minorenni di Milano aveva autorizzato poi l’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale e nominato un curatore speciale del minore.
La decisione che ha dichiarato che il minore non è figlio della donna che lo aveva riconosciuto si è fondata sulla disposizione di cui all’art. 269, terzo comma, cod. civ e sulla contrarietà della legge straniera che prevedeva il contratto di surrogazione all’ordine pubblico (art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
Nel giudizio d’appello, la Corte solleva questione di legittimità costituzionale.
Il dubbio di costituzionalità attiene, in particolare, all’art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta rispondente all’interesse del minore.
Si denuncia la violazione dei seguenti parametri costituzionali:
- Art. 2: per la natura inviolabile del diritto del minore a non vedersi privato del nome, dell’identità personale e della stessa possibilità di avere una madre, mantenendo lo status filiationis nei confronti di colei che abbia effettuato il riconoscimento.
- Art. 30: che tutela, accanto alla genitorialità biologica, anche una genitorialità sociale
- Art. 31: come disposizione riassuntiva e generale
- Art. 3: il principio di ragionevolezza richiederebbe di poter valutare, in concreto, un interesse che potrebbe non coincidere col favor veritatis.
- Art. 117, co. 1: in relazione all’art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in situazioni riconducibili alla maternità surrogata (Menesson e Labassee e Paradiso e Campanelli).
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la questione sarebbe, oltre che inammissibile, manifestamente infondata. Non si ravviserebbe, infatti, nella considerazione del favor veritatis una ragione di conflitto con il favor minoris. La verità biologica della procreazione costituisce, infatti, una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore.
La Corte dichiara la questione infondata, non condividendo l’interpretazione offerta dal giudice rimettente.
Infatti, “va escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento”
Fra i vari dati ordinamentali favorevoli a un bilanciamento fra verità biologica e conservazione dello status filiationis, la Corte cita l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 (che esclude che il coniuge o il convivente che abbiano acconsentito al ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo potessero promuovere l’azione di disconoscimento o impugnare il riconoscimento ai sensi dell’art. 263 cod. civ.).
La Corte ripercorre l’evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia che conferma il rilievo giuridico della genitorialità sociale e ricorda che “la verità biologica della procreazione costituisce «una componente essenziale» dell’identità personale del minore, la quale concorre, insieme ad altre componenti, a definirne il contenuto”.
Risulterà dunque imprescindibile un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e delle conseguenze che ne possano derivare, operato dal giudice.
Fra gli elementi dei quali tenere conto in tale giudizio:
- la durata del rapporto instauratosi col minore
- la condizione identitaria già da esso acquisita
- le modalità del concepimento e della gestazione
- la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato (adozione in casi particolari)
- la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale.
Nel box download il testo completo della decisione.