La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza interlocutoria con la quale intende rimettere alle Sezioni Unite la questione riguardo il riconoscimento di entrambi i genitori, biologico ed intenzionale, nell’atto di nascita del minore nato tramite maternità surrogata.
Corte di Cassazione – ordinanza interlocutoria n. 1842/2022: riconoscimento di entrambi i genitori nell’atto di nascita del minore nato tramite maternità surrogata
21 gennaio 2022
Il caso riguarda un minore, nato in Canada da una coppia di cittadini italiani dello stesso sesso tramite la gestazione per altri, in particolare tramite i gameti del genitore biologico e l’ovocita di una donatrice anonima e la gestazione di una madre surrogata; l’atto di nascita, inizialmente registrato in Canada con l’indicazione del solo genitore biologico e trascritto nel Comune di Verona, è stato successivamente integrato da una sentenza canadese passata in giudicato che ordinava l’inserimento anche del genitore “intenzionale”. L’ufficiale di stato civile di Verona, tuttavia, rifiutava di rettificare l’atto per l’assenza di dati normativi certi e precedenti giurisprudenziali favorevoli; i genitori chiedevano, pertanto, di dichiarare l’esecutorietà della sentenza emessa in Canada nel 2017.
La Corte d’Appello di Venezia ha ammesso il riconoscimento della sentenza ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/95 e, avverso tale sentenza, è stato proposto ricorso per Cassazione dell’Avvocatura dello Stato. Con ordinanza del 29 aprile 2020, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 co. 6 della legge n. 40/2004, degli artt. 18 del d.p.r. n. 396/2000, e 64 co. 1 lett. g) della legge n. 218/95, “nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento del c.d. genitore d’intenzione non biologico nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri”.
Nella propria ordinanza di rimessione, la Corte ha preso atto del fatto che, con la sentenza 12193/2019, le Sezioni Unite Civili avevano negato il riconoscimento dell’atto di nascita a causa dell’ostacolo, ritenuto insuperabile, rappresentato dal divieto di surrogazione di maternità (previsto dall’art. 12 co. 6 della legge n. 40/2004), qualificato come principio di ordine pubblico.
Con la sentenza n. 33/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando però come questa si riferisca non già alla contrarietà della surrogazione di maternità al nostro ordinamento, ma alla tutela dell’identità del bambino e dei suoi rapporti con i genitori. La Corte ha ribadito come in tutte le decisioni relative ai minori debba essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia del “miglior interesse” del minore stesso e che questo principio sia stato più volte sancito dalla Corte EDU (sentenza Mennesson v. Francia): in questo caso, il miglior interesse del minore è senza dubbio il riconoscimento, non solo sociale ma anche giuridico, dei legami familiari che di fatto vive. La Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha sottolineato che gli Stati possono vietare la trascrizione di atti di stato civile contrari al proprio ordinamento, ma devono garantire la concreta possibilità, attraverso altre modalità, del riconoscimento del legame tra minore e genitore “intenzionale”, ad esempio attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere. In particolare la Corte ha rilevato che non risulta garantire un’adeguata tutela l’istituto dell’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44 co. 1 lett. d) della legge 184/1983, in quanto non attribuisce vera e propria genitorialità all’adottante, richiede l’assenso del genitore biologico e non stabilisce vincoli di parentela con la famiglia dell’adottante.
Emerge chiaramente, dunque, dall’analisi della Corte costituzionale l’inidoneità del diritto vivente a rispondere alle esigenze di tutela e riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale; la Corte, tuttavia, ha preferito lasciare al legislatore un intervento in materia, a fronte dell’elevato grado di discrezionalità della disciplina.
Secondo la Corte di Cassazione, pronunciatasi con l’ordinanza 1842/2022, è necessario un ulteriore intervento della Corte costituzionale, per colmare il vuoto normativo creato dal venir meno del diritto vivente consolidatosi nella sentenza 12193/2019 delle Sezioni Unite. La Corte, ammonendo il legislatore circa la necessità di apprestare uno strumento normativo ad hoc, sottolinea l’importanza di individuare una nuova interpretazione costituzionalmente orientata, nelle more del legislatore.
In particolare, la Corte rimette la questione alle Sezioni Unite, suggerendo che il riconoscimento ex post del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale non avrebbe l’effetto indiretto di legittimare la maternità surrogata, ma soltanto di tutelare gli interessi del minore.
Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.