Vai menu di sezione

Corte di Giustizia UE – Stamatelaki: Rimborso cure mediche ricevute in altro Stato membro
19 aprile 2007

In un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al rimborso di cure mediche ricevute in un altro Stato membro, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 49 CE osta ad una normativa statale, che esclude qualsiasi rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute in occasione del ricovero di un suo assicurato presso cliniche private situate in altri Stati membri, fatta eccezione per quelle relative alle cure prestate ai bambini di età inferiore ai 14 anni.

Numero
C‑444/05
Anno
2007

La domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata nel corso di un procedimento pendente in Grecia, verte sull’interpretazione dell’art. 49 CE [viene mantenuta la numerazione degli articoli del Trattato vigente al momento della pronuncia] e, in particolare, riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'esclusione del rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute per il ricovero, in una clinica privata situata all’estero, di un suo assicurato di età superiore ai 14 anni.

La disciplina interna relativa al rimborso di cure mediche ottenute all'estero prevede che il ricovero (e il rimborso delle spese sostenuto) in una struttura sanitaria sia autorizzato se l'assicurato soffre di una malattia grave che non può essere curata tempestivamente in Grecia (o per mancanza di adeguati strumenti scientifici adeguati o diagnostici); se il paziente si reca d’urgenza all’estero oppure se vi si trova temporaneamente e lì si rende necessario e inevitabile il suo ricovero.

Il procedimento dinanzi alla Corte sorge dal ricorso promosso dal sig. Stamatelaki, residente in Grecia e che era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale ellenico dei liberi professionisti), avverso il diniego dell'ente previdenziale relativo alla sua domanda di rimborso delle spese sostenute in occasione del suo ricovero in una clinica privata situata nel Regno Unito nel 1998. L'importo ammontava a 13 600 sterline inglesi (GBP) per le relative spese.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Il giudice interno competente sollevava alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali:

«1) Se una normativa nazionale che esclude in ogni caso il rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese di ricovero di un suo assicurato in una clinica privata all’estero, salvo quando si tratti di bambini di età inferiore ai 14 anni, […] costituisca una restrizione del principio della libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità, sancito dagli artt. 49 CE e seguenti.

2) Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se si possa ritenere che una restrizione di questo tipo sia giustificata da ragioni imperative di pubblico interesse […].

3)Qualora la seconda questione venga risolta in senso affermativo, se una restrizione di questo tipo possa ritenersi consentita nel senso che non viola il principio di proporzionalità poiché non eccede quanto necessario per raggiungere lo scopo da essa perseguito e tale risultato non può essere ottenuto con provvedimenti meno coercitivi».

In primo luogo la Cote esclude l'applicabilità del Regolamento 1408/1971 ed esamina le questioni alla luce del solo art. 49 del Trattato.

Nel riaffermare l'applicabilità del principio di libera prestazione dei servizi anche alle cure mediche, indipendentemente dalla distinzione tra prestazioni ospedaliere e non ospedaliere, la Corte afferma che l’art. 49 CE si applica al caso di un paziente il quale, come il sig. Stamatelaki, riceva in uno Stato membro diverso da quello di residenza prestazioni mediche in occasione di un ricovero dietro versamento di un corrispettivo, senza che acquisti rilevanza la circostanza che la clinica sia pubblica o privata.

«Per quanto sia pacifico che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale, ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi. Dette disposizioni comportano il divieto per gli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie (sentenze Smits e Peerbooms e Watts)».

Dopo aver risposto in modo affermativo alla prima questione, quindi, la Corte afferma che tale restrizione è giustificata dalle ragioni imperative di pubblico interesse che consistono nel mantenimento dell'equilibrio del regime previdenziale nazionale e della sua accessibilità a tutti.

La terza questione pregiudiziale viene, però, risolta in senso negativo: «Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 70 delle sue conclusioni, il carattere assoluto, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 14 anni, dei termini del divieto sancito dalla normativa ellenica non è adeguato allo scopo perseguito, dal momento che potrebbero essere adottate misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazioni preventive che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario (sentenza Müller Fauré e van Riet) e, eventualmente, la definizione di limiti massimi rimborsabili».

In conclusione: «l’art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in esame nella causa principale, la quale esclude qualsiasi rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute in occasione del ricovero di un suo assicurato presso cliniche private situate in altri Stati membri, fatta eccezione per quelle relative alle cure prestate ai bambini di età inferiore ai 14 anni».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 19 Aprile 2007 - Ultima modifica: Giovedì, 30 Maggio 2019
torna all'inizio