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Germania – Bundesverwaltungsgericht – sent. 7 novembre 2023: legittimità costituzionale del divieto di acquisto del “Natrium-Pentobarbital” a scopi suicidari
7 novembre 2023

Il Tribunale amministrativo federale della Germania ha ritenuto legittimo il diniego all’autorizzazione per l’acquisto del farmaco Sodio Pentobarbital utilizzato per realizzare propositi suicidi, poiché contraria ai fini terapeutici perseguiti dalla normativa tedesca in materia di stupefacenti.

Numero
C 8.22
Anno
2023

I fatti di causa

Nel giugno e novembre 2017 delle persone gravemente malate hanno chiesto all’Istituto federale per i medicinali e i dispositivi medici (BfArM) l’autorizzazione all’acquisto di 15 grammi del narcotico “Natrium-Pentobarbital” (sodio pentobarbital) al fine di porre fine alla propria vita, autorizzazione che viene tuttavia negata ad agosto del 2018.

Il motivo del rigetto si fonda su quanto previsto dalla legge tedesca sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz – BtMG) secondo la quale (§5, comma 1, n. 6 BtMG) l’autorizzazione all’acquisto di farmaci dev’essere respinta qualora tale acquisto non sia finalizzato a garantire le necessarie cure mediche alla popolazione e a prevenire l’abuso di stupefacenti.

Successivamente i ricorrenti hanno sollevato la questione di fronte al Tribunale amministrativo di Colonia (che si pronunciava con sentenza del 24 novembre 2020) e davanti al Tribunale amministrativo superiore del Land Nord Reno-Westfalia (che si pronunciava con sentenza del 2 febbraio 2022). Entrambe le pronunce giudiziali hanno confermato la legittimità del diniego opposto dall’Istituto, non concedendo nuovamente la richiesta di autorizzazione all’acquisto del narcotico.

La decisione della Corte

I ricorrenti si sono dunque rivolti al Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht – BVerwG) appellando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio.

Il BVerwG, tuttavia, ha rigettato la questione in quanto considera legittimo il rifiuto all’autorizzazione all’acquisto del farmaco opposto sia dall’Istituto che dalle decisioni dei Tribunali precedentemente pronunciatesi, rifiuto in linea con la finalità perseguita dalla legge sugli stupefacenti (BtMG). L’acquisto di tale farmaco, infatti, non può sicuramente dirsi compatibile con il fine di garantire cure mediche alla popolazione perseguito dalla legge cit. in quanto garantisce invece la cessazione della vita stessa (parte II, § 12 lett. b della decisione).

La previsione su cui si fonda il diniego viene inoltre scrutinata dal Tribunale il quale la ritiene tuttavia costituzionale e in linea con la giurisprudenza in tema di diritto ad una morte autodeterminata (cfr. sentenza del 26 febbraio 2020). Nonostante, infatti, tale previsione limiti fortemente il diritto all’autodeterminazione della persona malata, il Tribunale ritiene tuttavia corretta tale limitazione in quanto persegue il legittimo fine di prevenire l’abuso di sostanze di particolare pericolosità. A tale conclusione si giunge non solo attraverso l’argomentazione riguardante il rispetto dei fini legislativi, ma anche dal fatto che in Germania esistono altre modalità per realizzare il suicidio (tramite il ricorso a un medico disposto ad assistere il suicidio o a un'organizzazione per l'eutanasia e l'uso di una combinazione di farmaci da prescrizione). Nonostante, infattim alcune difficoltà nella procedura prevista per realizzare il suicidio date, ad esempio, dal necessario intervento di un medico o dal tempo di efficacia dei farmaci orali, nel bilanciamento degli interessi in gioco deve essere prevalente la tutela della popolazione da un uso improprio del farmaco letale.

Per questi motivi la Corte ritiene il ricorso infondato.

La sentenza è disponibile al seguente link e nel box download in lingua originale.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Martedì, 07 Novembre 2023 - Ultima modifica: Venerdì, 08 Marzo 2024
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