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Tribunale di Belluno – Ordinanza 328/2021: obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli operatori sanitari
6 maggio 2021

Il Tribunale di Belluno ha rigettato il reclamo proposto contro la precedente ordinanza n. 12/2021, con la quale la sezione Lavoro del medesimo Tribunale aveva legittimato l’imposizione delle ferie forzate agli operatori sanitari non vaccinati.

Numero
328
Anno
2021

I reclamanti sostenevano infatti che, nonostante l’avvenuta entrata in vigore del d.l. 44/2021, che ha imposto l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti gli operatori sanitari, andasse comunque riconosciuto loro il diritto di scegliere liberamente se sottoporsi al vaccino, “al netto del decreto o comunque per i periodi non coperti dal decreto”.

Il Tribunale, tuttavia, ha dichiarato il reclamo inammissibile per mancanza di interesse ad agire, in quanto il decreto legge nel frattempo intervenuto è atto con forza di legge pienamente applicabile ai lavoratori del caso di specie. Ai fini del ricorso cautelare, ha argomentato il Tribunale, rileva solo il pregiudizio imminente: in questo caso dunque non è possibile effettuare valutazioni prognostiche riguardo la possibilità che il decreto non venga convertito, né prendere posizione sul periodo durante il quale il decreto non era ancora vigente.

In via subordinata, inoltre, i reclamanti hanno prospettato una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 44/2021 in relazione all’art. 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Il Tribunale ha ritenuto la questione manifestamente infondata, in quanto è perfettamente compatibile con la Costituzione l’imposizione di un trattamento sanitario diretto a tutelare la salute degli altri, sempre che questo non incida troppo negativamente sulla salute dell’obbligato e gli sia garantito un equo indennizzo in caso di danni eccedenti la normale prevedibilità (sentenza n. 5 del 2018 della Corte costituzionale)

Per questa ragione e per la discrezionalità spettante al legislatore nel bilanciamento dei principi di rilevanza costituzionale in materia, deve ritenersi “prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili, che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie”.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 06 Maggio 2021 - Ultima modifica: Martedì, 29 Giugno 2021
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