Vai menu di sezione

L. 10/2020: disposizione del proprio corpo a fini di ricerca scientifica
4 marzo 2020

È stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Numero
10

La legge prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza.

Inoltre, la dichiarazione di consenso, sempre revocabile, deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.

La dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve indicate un fiduciario (e eventualmente un sostituto) cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.

Per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.

Il Ministero della salute, le Regioni e le aziende sanitarie locali dovranno promuovere iniziative di informazione fra i cittadini e il personale sanitario, nel rispetto di una libera e consapevole scelta.

Vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.

L’attuazione della normativa è demandata a un regolamento governativo da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della disciplina.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 04 Marzo 2020 - Ultima modifica: Giovedì, 18 Giugno 2020
torna all'inizio