Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
In tema di reati contro la persona, integra il reato di lesioni personali colpose la somministrazione di farmaci "off label", cioè utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati, senza alcuna valutazione del rapporto tra costi e benefici, senza adeguata valutazione clinica, senza ricetta, al di fuori dei canoni previsti dalla L. n. 94/98 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico e da soggetto che, essendo farmacista, non era neanche abilitato a somministrarli, ove l'impiego degli stessi da parte del cliente determini l'insorgenza di una malattia ricollegabile causalmente al farmaco somministrato.
Con la sent. 67-23-IN/24 la Corte costituzionale dell’Ecuador ha depenalizzato l’eutanasia escludendo l’incostituzionalità del reato di omicidio solo se tale norma è interpretata nel senso di escludere la punibilità dell’aiuto medico a morire al verificarsi di determinate condizioni.
Nella decisione della Corte di Giustizia si stabilisce che l’art 10 par. 2 e 3 lettera a) della direttiva 86/2003 deve essere interpretato avendo sempre considerazione del superiore interesse del minore e perseguendo, in base alle condizioni precipue, il ricongiungimento familiare con il minore rifugiato in uno Stato membro dell’Unione europea.
Con la sentenza 10/2024 viene dichiarata, ad opera della Corte costituzionale, l’illegittimità dell’art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354 limitatamente alla parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino motivi di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, del Codice civile nella parte in cui, nell’ambito dell’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di derogare all’intervallo minimo di anni diciotto tra adottante e adottato nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano meritevoli motivi.
Il Giudice per le indagini preliminari di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p., come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 242/2029 (caso Cappato e Antoniani), nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola il suicidio altrui alla circostanza che la persona che chiede di attuare il proposito suicidario sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Tale requisito, infatti, contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost.
La Corte Suprema britannica ha ritenuto che i parenti di una persona deceduta a causa di negligenza medica non possano ottenere alcun risarcimento per il danno psicologico (psychiatric harm) subìto.
La Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Viene rilevato, infatti, che integri trattamento disumano e degradante nei confronti di un detenuto la mancata fornitura, durante la permanenza in carcere, delle cure adeguate al mantenimento del suo stato di salute, nel caso di specie integrate da cicli regolari di fisioterapia e consegna di un busto per la schiena.
La Cassazione, nella controversia sul riconoscimento dello status di genitrici di due donne che hanno avuto un figlio da PMA eterologa, ha stabilito che la legislazione applicabile al caso concreto è esclusivamente quella italiana.
Nell’ambito di un procedimento civile, una paziente e il marito chiedevano che fosse accertata la responsabilità dei medici che avevano assistito la donna. Secondo i ricorrenti, infatti, i sanitari avevano preferito un’opzione terapeutica contraria alle linee guida e non avevano fornito adeguate spiegazioni alla paziente, violando il principio del consenso informato. Il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande avanzate dagli attori, non essendo provata la condotta negligente dei medici.