Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Bonzano e altri c. Italia; Nuti e Dallabora e altri c. Italia: trascrizione dell’atto di nascita estero di minori nati mediante maternità surrogata e adozione da parte del genitore d’intenzione
30 maggio 2023

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, poiché l’Autorità nazionale competente nega il riconoscimento legale del rapporto di filiazione tra i genitori d’intenzione e i figli nati tramite maternità surrogata.

Numero
10810/20 - 29038/20 - 2738/21 - 47998/20 - 23142/21
Anno
2023

I fatti di causa di entrambe le decisioni in oggetto riguardano delle coppie omosessuali che adiscono la Corte di Strasburgo, perché l’Autorità italiana competente si rifiuta di trascrivere nei registri dello Stato civile i certificati di nascita, redatti all’estero, dei figli minorenni nati mediante maternità surrogata, impedendo così ai genitori d’intenzione il riconoscimento legale del loro rapporto di filiazione con i minori. Questo diniego, a detta dei ricorrenti, determina una violazione dell’art. 8 CEDU.

La Corte osserva che in entrambi i casi vi è stata un’ingerenza dello Stato italiano nella vita privata e familiare dei ricorrenti e dei minori coinvolti, ma precisa che per stabilire se ciò costituisce una violazione della Convenzione è necessario verificare se tale intromissione sia “necessaria in una società democratica”.

Richiamando la ricca giurisprudenza della Corte sul tema (D.B. e altri v. Svizzera; Mennesson e Labassee v. Francia), si ricorda che al fine di tutelare l’interesse supremo del minore è essenziale che il diritto nazionale riconosca il rapporto di filiazione in capo ai genitori d’intenzione, che provvedono ai bisogni e al benessere dei figli, e che tuteli il diritto dei minori di determinare la propria identità, inclusa la possibilità di veder riconosciuto lo status filiationis nei confronti delle persone con cui vivono fin dalla nascita. La Corte ribadisce quindi che il margine di apprezzamento degli Stati si estende non all’opportunità di dare o meno tutela a tale diritto, quanto unicamente alle modalità di attuazione dello stesso.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, i giudici di Strasburgo richiamano la decisione n. 12193 del 2019 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che la trascrizione degli atti di nascita di minori nati da maternità surrogata è contraria all’ordine pubblico, perché la procedura è vietata dalle disposizioni nazionali, ma nonostante ciò la Suprema Corte non esclude che il rapporto genitore-figlio possa essere riconosciuto per mezzo di diversi strumenti. Si evidenzia inoltre che la giurisprudenza della Corte costituzionale più volte ha ribadito la necessità di tutelare l’interesse supremo del minore a veder riconosciuto il legame che ha instaurato con i genitori d’intenzione (Corte costituzionale sentenza n. 33/2021), e che esiste un orientamento che individua l’adozione in casi particolari come strumento utile al riconoscimento del suddetto legame genitore-figlio (Corte costituzionale sentenza n. 79/2022).

Giacché tale giurisprudenza è presente nell’ordinamento italiano da tempo, e ben prima della proposizione dell’istanza in oggetto dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti avrebbero preventivamente potuto, e dovuto, procedere alla richiesta di trascrizione parziale dell’atto di nascita del minore, in favore del solo genitore biologico, e successivamente adire l’Autorità nazionale competente per procedere all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione.

Dato che tali procedure non sono mai state avviate, e poiché il mancato riconoscimento legale del rapporto di filiazione non ha inciso in modo significativo sulla vita privata e familiare dei ricorrenti e dei minori coinvolti, la Corte ritiene che lo Stato non abbia ecceduto il margine di apprezzamento di cui dispone.

Pertanto, la Corte EDU stabilisce che entrambi i ricorsi presentati sono irricevibili ai sensi dell’art. 35, par. 4, della Convenzione.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 30 Maggio 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 18 Gennaio 2024
torna all'inizio