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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Parrillo c. Italia: divieto di ricerca sugli embrioni
27 agosto 2015

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso che il divieto di ricerca sugli embrioni crioconservati previsto dall’art. 13 della legge 40/2004 violi l’art. 8 CEDU.

Numero
ric. n. 46470/11
Anno
2015

La ricorrente, Adelina Parrillo, si era sottoposta insieme al proprio compagno ad un trattamento di procreazione medicalmente assistita nel 2002. Gli embrioni prodotti non vennero subito impiantati e furono pertanto crioconservati. Il compagno della signora Parrillo morì nell’attentato di Nasiriya in Iraq il 12 novembre 2003. Dopo aver deciso di non procedere all’impianto, la ricorrente manifestò l’intenzione di donare i propri embrioni alla ricerca scientifica. Alla richiesta della donna fu opposto il rifiuto della struttura sanitaria presso la quale gli embrioni erano conservati, dal momento che l’art. 13 della legge 40/2004, nel frattempo entrata in vigore, prevede il divieto di qualsiasi attività di ricerca sugli embrioni.

Per la prima volta alla Corte EDU viene chiesto di verificare se il diritto al rispetto per la vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 Cedu comprenda anche il diritto a donare i propri embrioni creati in vitro alla ricerca scientifica. Nella giurisprudenza della Corte, al concetto di vita privata e familiare è riconosciuto un significato molto ampio, che ricomprende, fra gli altri, il diritto all’auto-determinazione (Pretty v. UK) e il diritto a decidere di diventare o non diventare genitori (Evans v. UK; A, B e C v. Ireland).La Corte conclude, pertanto, che la tutela della decisione sulla destinazione degli embrioni alla ricerca scientifica ricade all’interno dello spettro dell’art. 8 Cedu ed è pertanto necessario valutare se le limitazioni al godimento di tale diritto previste dall’ordinamento italiano siano compatibili o meno con la Convenzione.

Secondo i giudici di Strasburgo, gli Stati parte della Convenzione godono di un ampio margine d’apprezzamento nella decisione su come regolare la ricerca scientifica sugli embrioni umani, tema sul quale non esiste un consensus fra gli Stati europei: «the question of the donation of embryos not destined for implantation clearly raises “delicate moral and ethical questions” (see Evans v. UK; S.H. and Others v. Austria; and Knecht v. Romania) and that the comparative-law materials available to the Court show that, contrary to the applicant’s affirmations, there is no European consensus on the subject».

Con specifico riguardo alla fattispecie concreta, la Corte osserva che nel caso di specie la volontà di donare gli embrioni alla ricerca scientifica è stata manifestata solo dalla donna, dal momento che non esiste prova di una manifestazione di volontà in tal senso da parte del compagno della ricorrente: «Lastly, the Court observes that in this case the choice to donate the embryos in question to scientific research emanates from the applicant alone, since her partner is dead. The Court does not have any evidence certifying that her partner, who had the same interest in the embryos in question as the applicant at the time of fertilisation, would have made the same choice. Moreover, there are no regulations governing this situation at domestic level».

Per questi motivi viene esclusa la violazione dell’art. 8 Cedu da parte dell’Italia.

La ricorrente sosteneva anche che il divieto di ricerca sugli embrioni violasse il suo diritto al rispetto della proprietà privata (art. 1, protocollo 1, Cedu). Riguardo a questo punto, la Corte esclude l’applicabilità dell’articolo che tutela la proprietà privata: pur non essendo rilevante, nel caso di specie, stabilire quando inizia la vita umana (dal momento che la violazione dell’art. 2 Cedu non è stata invocata), non è possibile ridurre gli embrioni a “possessions” secondo il significato del primo protocollo addizionale della Convenzione: «It considers, however, that it is not necessary to examine here the sensitive and controversial question of when human life begins as Article 2 of the Convention is not in issue in the instant case. With regard to Article 1 of Protocol No. 1, the Court considers that it does not apply to the present case. Having regard to the economic and pecuniary scope of that Article, human embryos cannot be reduced to “possessions” within the meaning of that provision».

Alla sentenza sono allegate le opinioni concorrenti dei giudici Pinto de Albuquerque, Dedov, le opinioni parzialmente concorrenti dei giudici Casadevall, Raimondi, Berro, Nicolaou And Dedov, le opinioni parzialmente dissenzienti dei giudici Casadevall, Ziemele, Power-Forde, De Gaetano And Yudkivska e del giudice Nicolaou, e l’opinione dissenziente del giudice Sajó.

Il testo della sentenza e la sua traduzione in italiano sono disponibili nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 27 Agosto 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
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