La Corte d’Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni, ha rigettato il reclamo di donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni circa l’identità della madre biologica, che non aveva voluto essere nominata al momento del parto e nel frattempo deceduta: il decesso non costituisce revoca implicita dell’anonimato.
Corte d’Appello di Torino - sent. 5 novembre 2014: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini
5 novembre 2014
Una donna, nata da madre che aveva scelto di non essere nominata, chiedeva di essere autorizzata ad accedere ai dati riguardanti la madre. In subordine si chiedeva al giudice di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 7 della legge n. 184/1983, nella parte in cui non consente al figlio di una donna che non ha voluto essere nominata al momento del parto, di accedere ai dati della donna, qualora la stessa risulti deceduta.
Il Tribunale dei minorenni accoglieva l’istanza ma, una volta ottenuti i dati della madre e appreso del decesso, rigettava l’istanza: il decesso non consentirebbe infatti di interpellare la donna circa la sua volontà di mantenere o meno l’anonimato.
Avverso il diniego del Tribunale dei minorenni, la ricorrente proponeva reclamo, deducendo in particolare che «il diritto del figlio a conoscere le proprie origini sia un diritto assoluto, legalmente e giuridicamente riconosciuto nell’ordinamento italiano ed ancor più in quello internazionale, che non può che prevalere rispetto al diritto della madre all’anonimato, nella specie, affievolito in relazione all’evento morte».
La Corte d’appello di Torino rigetta il reclamo, facendo riferimento al bilanciamento tra interessi individuato dal giudice delle leggi: «La Corte Costituzionale con la sentenza n. 278\2013 ha individuato, quale elemento indefettibile del bilanciamento fra il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e quello della madre a rimanere ignota, la revocabilità del diniego espresso al momento del parto».
In concreto, si esclude che con il decesso possa desumersi una sorta di revoca implicita del diritto all'anonimato, che non si estingue con il decesso della madre biologica. Al contempo, però, viene rilevato che la reclamante, in base all’art. 93 del d.lgs. 196/2003, possa acquisire in ogni momento i dati sanitari riguardanti il parto, pur privi di elementi identificativi sull’identità della madre (utili per l’insorgenza di patologie rispetto alle quali sia necessario conoscere il passato anamnestico dei genitori).
La sentenza è disponibile nel box download.
CASI CORRELATI E PRECEDENTI
Il 12 novembre 2014, in un reclamo avverso un decreto del Tribunale dei minorenni di Catania, relativo alla richiesta di informazioni ex art. 28 legge 184/1983, la Corte d’Appello di Catania ha confermato l’esistenza del diritto dell’adottato ad accedere ai dati della madre naturale, come venutosi a configurare a seguito della sentenza della C. cost., n. 278/2013 e della sentenza della Corte EDU nel caso Godelli c. Italia.
Corte costituzionale, sentenza n. 278/2013: Nel giudizio di legittimità costituzionale di una disposizione della legge sulle adozioni, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, co. 7, della l. n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.
Il 25 settembre 2012, nel caso Godelli c. Italia, la Corte EDU ha dichiarato che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.