Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato e rinviato alla Corte d'appello un provvedimento relativo alla portata applicativa e all'impatto sui processi in corso dell'art. 3 della legge n. 189/2012, il c.d. decreto Balduzzi, sulla responsabilità per colpa del medico.
La Corte di Strasburgo ha escluso, con quattro voti contro tre, la violazione dell'art. 3 CEDU da parte del Regno Unito per l'espulsione di un cittadino afghano disabile, che sosteneva di non poter avere accesso ad adeguate cure mediche nel Paese d'origine.
La colpa del medico non può essere esclusa dal giudice perché la particolare difficoltà della diagnosi renderebbe scusabile un eventuale errore. Anche nei casi particolarmente complessi, infatti, eventuali profili di imprudenza e negligenza devono essere valutati e possono costituire fonte di responsabilità contrattuale.
Il Tar Umbria ha annullato la deliberazione regionale che definiva le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in esecuzione del d.l. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011), attraverso l'introduzione di un ticket per l'attività libero professionale intramuraria dei medici dipendenti dal servizio sanitario.
La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.
Il GIP del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura con riferimento al procedimento intrapreso nei confronti di due medici che avevano proceduto ad una emotrasfusione su un paziente, testimone di Geova, che aveva ripetutamente espresso il proprio dissenso in relazione al trattamento.
La Corte Suprema della Western Australia ha riconosciuto il diritto di una vedova a recuperare e conservare lo sperma del defunto marito per consentirle di accedere alla procreazione assistita.
In un processo per violenza sessuale la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha stabilito l'inutilizzabilità di dati provenienti da test genetici di massa che individuino solo un legame di parentela con l'imputato.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza 166/2012 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al divieto contenuto nella legge 40/2004 di utilizzare embrioni sovrannumerari per finalità di ricerca (art. 13).
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che in primo e secondo grado di giudizio si era vista respingere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno perché la perdita di capacità era futura e meramente eventuale.