Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
In un caso riguardante la mancata attribuzione della genitorialità a una coppia britannica, che aveva avuto due gemelli grazie ad un accordo di maternità surrogata con una donna ucraina, la Family Division della High Court ha stabilito che è nell’interesse dei minori riconoscere i diritti e doveri di genitori alla coppia committente.
Nel corso di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di due minori, Y e Z, rispettivamente di tre e due anni, la High Court ha escluso la necessità di svolgere un test genetico per individuare la presenza di una specifica malattia genetica (corea di Huntington).
La Family Division della High Court inglese, nell’interesse preminente dei minori coinvolti, sospende sine die (adjourn generally, with liberty to restore) la decisione relativa al riconoscimento di un parental order a fronte del rifiuto della gestante – per motivi non riconducibili al best interest of the child – di prestare il proprio consenso affinché i genitori intenzionali possano diventare genitori legali dei gemelli che ha partorito.
La Family Division della High Court inglese riconosce la genitorialità giuridica al padre biologico di un minore nato tramite gestazione per altri, anche nel caso in cui lo stesso sia deceduto nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di parental order e la decisione nel merito.
La Family Division della High Court inglese, vista l’impossibilità di determinare la paternità legale di un minore nato tramite GPA economica all’estero, riconosce la responsabilità genitoriale (ma non la genitorialità ipso iure) ai genitori intenzionali.
La Family Division della High Court inglese riconferma il contrasto tra le ss. 54 (1), (2) e (4)(a) dell’Human Fertilisation and Embryology Act 2008 con l’art. 8 CEDU in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, poiché discriminatorie, in quanto impediscono alla madre genetica, single in seguito alla separazione dal padre biologico, di veder riconosciuto il legame giuridico con il figlio avuto tramite gestazione per altri.
La High Court di Inghilterra e Galles si è pronunciata affermando che un uomo transessuale che abbia dato alla luce un minore debba essere iscritto nell’atto di nascita del figlio come “madre”.
La Family Division della High Court inglese riconosce, tramite la s. 54 HEFA 2008, la genitorialità giuridica nei confronti di un figlio nato attraverso gestazione per altri economica all’estero. La Corte, in tal senso, evidenzia quali parametri la volontà consapevole della gestante e il pagamento effettuato a favore della stessa.
La Family Division della High Court inglese afferma il contrasto tra le ss. 54 (1) e (2) dell’Human Fertilisation and Embryology Act 2008 con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l’art. 14 CEDU (divieto di discriminazioni), poiché discriminatorie, in quanto impediscono al padre intenzionale, single, di veder riconosciuto il legame giuridico con il figlio avuto tramite gestazione per altri.
UK: La High Court (Family Division) ha stabilito che i trattamenti intensivi di sostegno vitale su un bambino di undici mesi possono essere interrotti anche senza il consenso dei genitori perché non realizzano il suo best interest (Kings College Hospital NHS Foundation Trust v Thomas and others [2018] EWHC 127 (Fam) (29 gennaio 2018).