La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità presentate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, in riferimento all’art. 4 del d.l. 44/2021 e dell’art. 1 della l. 219/2017, a fronte di un difetto di giurisdizione del giudice rimettente nel giudizio principale.
Corte costituzionale – sent. 156/2023: inammissibilità di questioni relative all’obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie
5 aprile 2023
Le questioni di legittimità costituzionale prendono le mosse dal ricorso principale instaurato innanzi il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia da uno psicoterapeuta, iscritto all’Albo degli psicologi della Regione Sicilia, avverso la delibera del Presidente dell’Ordine degli psicologi della regione Sicilia che accerta l’inadempimento dell’obbligo vaccinale contro il COVID-19 e sospende il ricorrente dall’esercizio della professione.
I dubbi di costituzionalità avanzati dal rimettente sono:
- l’illegittimità dell’art. 4, co. 1 e 2, del d.l. 44/2021, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede una adeguata farmacovigilanza passiva e attiva e il coinvolgimento dei medici di famiglia del triage pre-vaccinale;
- l’illegittimità dell’art. 4, co. 4, del d.l. 44/2021, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 33, 35 e 36 Cost., nella parte in cui la sanzione della sospensione del lavoro viene estesa anche a coloro che svolgono l’attività da remoto e non hanno contatti con i pazienti;
- l’illegittimità dell’art. 1 della l. 219/2017 e dell’art. 4 del d.l. 44/2021, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost, nella parte in cui non si esclude la sottoscrizione del consenso informato nel caso della vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19.
La Corte, tuttavia, constata un difetto di rilevanza della questione, dal momento che il rimettente non ha fornito una sufficiente motivazione in ordine alla sua giurisdizione nell’ambito del procedimento principale. Il giudice a quo, infatti, riduce la motivazione ad un mero richiamo del dettato normativo, senza alcun tipo di rinvio alla pronuncia del giudice di primo grado in tema di giurisdizione.
Pertanto, la Corte costituzionale dichiara il ricorso inammissibile.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.
Ulteriori sentenze relative allo stesso tema:
- Corte costituzionale sent. 171/2023
- Corte costituzionale sent. 14/2023
- Corte costituzionale sent. 15/2023
- Corte costituzionale sent. 16/2023
- Consiglio di Stato sent. 7045/2021
- Consiglio di Stato decreto 10096/2021