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Corte costituzionale – sent. 171/2023: vaccino anti-COVID e differimento dei termini per i soggetti guariti
20 giugno 2023

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità presentate dal Tribunale di Padova, in riferimento agli artt. 23 e 32 Cost., relative all’art. 4, co. 1 e 5, del d.l. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale contro il COVID-19 e di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e poi guariti.

Numero
171
Anno
2023

Il giudizio principale riguarda un’infermiera che, risultando inadempiente rispetto all’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, viene sospesa dal lavoro e dalla retribuzione. Avendo contratto il virus, e dopo la sua guarigione, la donna rientra al lavoro, sebbene l’Azienda Ospedale-Università di Padova per cui lavora proceda a notificarle, ai sensi delle circolari del Ministero della salute del 3 marzo 2021 e del 21 luglio 2021, l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione entro 90 giorni dalla data di guarigione. La donna quindi agisce dinnanzi al Tribunale di Padova chiedendo che sia accertata l’esistenza di un’esenzione dall’obbligo vaccinale per un periodo di 12 mesi dalla guarigione, ovvero, in subordine, di 6 mesi, come previsto dalla circolare del 21 luglio 2021 del Ministero della salute.

Nel contesto di tale procedimento nasce la questione di legittimità del Tribunale di Padova, il quale ritiene che l’art. 4, co.1 e 5, del d.l. 44/2021 violi gli artt. 23 e 32 Cost., in quanto delega a delle circolari ministeriali il compito di indicare i termini per il differimento della vaccinazione, a cui sono sottoposti gli esercenti le professioni sanitarie contagiati dal virus e poi guariti. Questa previsione violerebbe infatti la riserva di legge, che, contrariamente, non consentirebbe l’affidamento di tale compito ad atti amministrativi (le circolari) aventi, tradizionalmente, efficacia interna all’ente pubblico, non essendo fonti del diritto aventi efficacia nell’ordinamento generale. Il giudice rimettente afferma altresì che tali disposizioni sarebbero una delega “in bianco”, poiché attributive di un’eccessiva discrezionalità all’Autorità amministrativa.

Per quanto concerne le questioni solevate in riferimento all’art. 23 Cost, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, giacché l’articolo censurato ha come contenuto un trattamento sanitario, che perciò si riferisce e deve essere valutato alla luce del solo art. 32 Cost.

La Corte è in primis chiamata a valutare l’eccezione presentata dall’Azienda Ospedale-Università di Padova, costituitasi in giudizio, che ritiene inammissibile la questione sollevata in riferimento al primo comma dell’art. 4, in quanto non applicabile al fine della risoluzione del giudizio principale.

Posto che il primo comma istituisce l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, la Corte osserva che l’introduzione dell’obbligo non è difatti oggetto di discussione, sicché solamente il comma quinto rileva ai fini del giudizio principale, in quanto riguarda il differimento della somministrazione vaccinale in relazione ai casi di intervenuta guarigione dal virus. L’eccezione di inammissibilità è quindi accolta.

Sono inoltre esaminate le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza presentate dall’Avvocatura generale e dall’Azienda Ospedale-Università di Padova, con le quali si eccepisce la carenza dell’interesse ad agire della parte ricorrente nel giudizio a quo, considerato che l’obbligo di vaccinazione è venuto meno il 1° novembre 2022.

La Corte, tuttavia, ritiene non fondata l’eccezione, dato che il giudizio si riferisce al momento in cui è stata sollevata la questione di legittimità, non rilevando sopravvenuti mutamenti normativi.

In merito alla questione relativa al quinto comma dell’art. 4, la Corte ricorda che l’art. 32 Cost. prescrive una riserva relativa al legislatore, ragion per cui la legge, in tema di trattamenti sanitari, può delegare a fonti sublegislative la definizione di elementi a valenza tecnico-scientifica, purché la fonte primaria specifichi il contenuto di tale potere amministrativo e le modalità del suo esercizio.

Nel caso di specie, la fonte primaria non solo istituisce l’obbligo vaccinale, ma individua anche i soggetti destinatari del trattamento, i casi di esenzione, le procedure di accertamento, le conseguenze derivanti dall’inadempimento, e soprattutto i casi di differimento della somministrazione per i soggetti già stati contagiati dal virus. La disciplina legislativa si limita quindi a delegare alle circolari del Ministero della salute il compito di quantificare il termine di differimento della vaccinazione, sulla base di una valutazione tecnico-scientifica che necessita di adeguamenti periodici in base all’andamento della situazione epidemiologica e alle conoscenze scientifiche acquisite.

In aggiunta, non rileva la definizione della natura giuridica, normativa o amministrativa, delle circolari ministeriali, dato che all’amministrazione non è attribuito l’esercizio di un potere discrezionale volto al bilanciamento degli interessi in gioco, quanto una mera valutazione tecnica da effettuarsi alla luce dei dati scientifici raccolti, che in ogni caso è sottoposta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

Pertanto la Corte costituzionale dichiara la questione infondata.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.  

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Consiglio di Stato decreto 10096/2021

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 20 Giugno 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 14 Settembre 2023
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