La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta dal TAR Lombardia e avente ad oggetto l’art. 4, co. 4, del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), nella parte in cui la sospensione dell’attività lavorativa, nei confronti dei lavoratori che non adempiono all’obbligo vaccinale, non è prevista unicamente per coloro che svolgono attività che richiedono contatti interpersonali, incrementando quindi il rischio di diffusione del virus.
Corte costituzionale – sent. 16/2023: sospensione dallo svolgimento dell’attività professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale
9 febbraio 2023
La Corte costituzionale stabilisce l’impossibilità di decidere nel merito, poiché ravvisa un profilo di inammissibilità per carenza di giurisdizione del giudice a quo.
Il caso da cui scaturisce l’istanza del rimettente riguarda il ricorso presentato da una psicologa iscritta all’Ordine degli psicologi della Regione Lombardia, contro il provvedimento di sospensione dall’albo professionale adottato dall’Ordine stesso, in conseguenza dell’inottemperanza dell’obbligo vaccinale della ricorrente.
La parte resistente (l’ordine degli psicologi), nel corso del giudizio principale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR Lombardia, eccezione che, secondo il giudice a quo, è infondata.
Nel valutare la motivazione del TAR, il giudice delle leggi richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 28.429 del 2022, dove la Suprema Corte riconduce alla giurisdizione del giudice ordinario i casi che concernono un diritto soggettivo non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo, e quindi, nello specifico, quando l’interruzione dell’attività professionale è dovuta all’accertata mancanza di un requisito essenziale previsto da una fonte legislativa.
Alla luce di ciò, la Corte costituzionale determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice a quo.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.
Ulteriori sentenze relative allo stesso tema:
- Corte costituzionale sent. 171/2023
- Corte costituzionale sent. 156/2023
- Corte costituzionale sent. 14/2023
- Corte costituzionale sent. 15/2023
- Consiglio di Stato sent. 7045/2021
- Consiglio di Stato decreto 10096/2021